(Annesso-art. 8)
                             Articolo 8 
 
1.I vini a Denominazione  di  Origine  Controllata  "Costa  d'Amalfi"
devono essere immessi al  consumo  esclusivamente  in  recipienti  di
vetro aventi un volume nominale non superiore a 3 litri. 
2. Per il confezionamento in  recipienti  di  capacita'  superiore  a
litri 0.250 e fino a 2 litri e'  ammesso  solo  l'uso  del  tappo  di
sughero.