Articolo 8 1.I vini a Denominazione di Origine Controllata "Costa d'Amalfi" devono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti di vetro aventi un volume nominale non superiore a 3 litri. 2. Per il confezionamento in recipienti di capacita' superiore a litri 0.250 e fino a 2 litri e' ammesso solo l'uso del tappo di sughero.