Art. 2 
 
  1. I soggetti che intendono porre in  commercio,  a  partire  dalla
campagna vendemmiale  2011/2012,  i  vini  con  la  Denominazione  di
Origine Controllata «Falerno del Massico», provenienti da vigneti non
ancora  iscritti,  ma  aventi  base   ampelografica   conforme   alle
disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti  ad
effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo  per  la
DOC in questione, ai sensi dell'art. 12  del  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61.