Art. 4 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata "Falerno del Massico" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente Decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 2011 Il Direttore generale ad interim: Vaccari