Art. 4 
 
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini  con  la  Denominazione  di  Origine  Controllata
"Falerno del Massico" e' tenuto, a  norma  di  legge,  all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso  disciplinare
di produzione. 
  Il presente Decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 marzo 2011 
 
                            Il Direttore generale ad interim: Vaccari