Articolo 2 1. La Denominazione di Origine Controllata "Falerno del Massico" Bianco e' riservata ai vini provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Falangina per almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Campania fino ad un massimo del 15% del totale. 2. La Denominazione di Origine Controllata "Falerno del Massico" Rosso e' riservata ai vini provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: - Aglianico: minimo 60%; - Piedirosso: massimo 40%. Possono concorrere alla produzione di detto vino uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Campania fino ad un massimo del 15% del totale. 3. La Denominazione di Origine Controllata "Falerno del Massico" Primitivo e' riservata ai vini provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Primitivo per almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve del vitigno Aglianico, Piedirosso e Barbera, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale.