(Annesso-art. 2)
                             Articolo 2 
 
1. La Denominazione di  Origine  Controllata  "Falerno  del  Massico"
Bianco  e'  riservata  ai  vini  provenienti  da  vigneti   composti,
nell'ambito  aziendale,  dal  vitigno  Falangina  per  almeno  l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino uve di altri vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Campania fino ad  un  massimo
del 15% del totale. 
2. La Denominazione di  Origine  Controllata  "Falerno  del  Massico"
Rosso e' riservata ai vini provenienti da vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
- Aglianico: minimo 60%; 
- Piedirosso: massimo 40%. 
Possono concorrere alla produzione di detto vino uve di altri vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Campania fino ad  un  massimo
del 15% del totale. 
3. La Denominazione di  Origine  Controllata  "Falerno  del  Massico"
Primitivo e' riservata  ai  vini  provenienti  da  vigneti  composti,
nell'ambito  aziendale,  dal  vitigno  Primitivo  per  almeno  l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve  del  vitigno
Aglianico, Piedirosso e Barbera, da soli o  congiuntamente,  presenti
nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale.