(Annesso-art. 4)
                             Articolo 4 
 
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinata  alla
produzione dei vini a Denominazione di Origine  Controllata  "Falerno
del Massico" devono essere quelle atte a conferire  alle  uve  ed  ai
vini le specifiche caratteristiche di qualita'. 
2. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione  alla
Denominazione di Origine Controllata "Falerno del Massico" i  vigneti
siti in terreni di buona esposizione, asciutti e permeabili. 
3. I sesti di impianto, le forme di  allevamento  (ad  esclusione  di
forme di allevamento espanse) ed i sistemi di potatura devono  essere
quelli generalmente  usati  e  comunque  atti  a  non  modificare  le
caratteristiche delle uve e dei vini. 
4. I nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un numero di  ceppi
per ettaro non inferiore a 3.500 e la forma di allevamento a filare. 
5. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita  l'irrigazione
di soccorso anche a mezzo di specifici impianti fissi. 
6. La resa massima di uva ad Ha in  coltura  specializzata  non  deve
essere  superiore  a  T.  10.  A  detto  limite,  anche   in   annate
eccezionalmente favorevoli, la  produzione  dovra'  essere  riportata
purche' la produzione globale del  vigneto  non  superi  del  20%  il
limite medesimo. 
7. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al  70%
per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi  i  limiti  di  cui
sopra, ma non il 80%, l'eccedenza non ha diritto  alla  Denominazione
d'Origine.  Oltre  detto  limite  invece  decade  il   diritto   alla
Denominazione d'Origine Controllata per tutta la partita. 
8. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare  al  vino  a
Denominazione di Origine Controllata "Falerno del Massico" Bianco  un
titolo alcolometrico volumico minimo  naturale  di  11,50;al  vino  a
Denominazione di Origine Controllata "Falerno del Massico"  Rosso  un
titolo alcolometrico volumico minimo  naturale  di  12,00;al  vino  a
Denominazione di Origine Controllata "Falerno del Massico"  Primitivo
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50. 
9.  La  Regione  Campania,  con  proprio  provvedimento,  sentite  le
Organizzazioni di  Categoria  interessate,  di  anno  in  anno,  puo'
stabilire di ridurre i quantitativi di uva per  ettaro  rivendicabile
rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata  comunicazione  al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.