Articolo 4 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinata alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Falerno del Massico" devono essere quelle atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione alla Denominazione di Origine Controllata "Falerno del Massico" i vigneti siti in terreni di buona esposizione, asciutti e permeabili. 3. I sesti di impianto, le forme di allevamento (ad esclusione di forme di allevamento espanse) ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 4. I nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500 e la forma di allevamento a filare. 5. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso anche a mezzo di specifici impianti fissi. 6. La resa massima di uva ad Ha in coltura specializzata non deve essere superiore a T. 10. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. 7. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 80%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione d'Origine. Oltre detto limite invece decade il diritto alla Denominazione d'Origine Controllata per tutta la partita. 8. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a Denominazione di Origine Controllata "Falerno del Massico" Bianco un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50;al vino a Denominazione di Origine Controllata "Falerno del Massico" Rosso un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00;al vino a Denominazione di Origine Controllata "Falerno del Massico" Primitivo un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50. 9. La Regione Campania, con proprio provvedimento, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, di anno in anno, puo' stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.