Articolo 5 1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei Comuni anche parzialmente inclusi nella zona di produzione delle uve delimitate nel precedente articolo 3. 2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti della zona atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualita'. 3. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Falerno del Massico" Rosso e "Falerno del Massico" Primitivo prima dell'immissione al consumo, debbono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di un anno a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.