(Annesso-art. 5)
                             Articolo 5 
 
1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento  obbligatorio  e
di  imbottigliamento  devono  essere   effettuate   nell'ambito   dei
territori amministrativi dei Comuni anche parzialmente inclusi  nella
zona di produzione delle uve delimitate nel precedente articolo 3. 
2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
leali e costanti  della  zona  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro
peculiari caratteristiche di qualita'. 
3. I  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  "Falerno  del
Massico"   Rosso   e   "Falerno   del   Massico"   Primitivo    prima
dell'immissione al consumo, debbono essere sottoposti ad  un  periodo
minimo di invecchiamento di  un  anno  a  decorrere  dal  1°  gennaio
successivo all'annata di produzione delle uve.