Articolo 6 1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Falerno del Massico" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Falerno del Massico " Bianco: colore: bianco paglierino con riflessi verdognoli; odore: vinoso, gradevole; sapore: asciutto, sapido; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12,00% vol.; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto secco netto minimo: 15,00 g/l. "Falerno del Massico " Rosso e Rosso riserva: colore: rosso rubino intenso, tendente al granata per invecchiamento; odore: profumo caratteristico ed intenso; sapore: asciutto o abboccato, caldo, robusto ed armonico; per la versione riserva sapore: asciutto, caldo, robusto ed armonico; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12,50% vol.; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto secco netto minimo: 20,00 g/l. "Falerno del Massico " Primitivo e Primitivo riserva: colore: rosso rubino intenso, tendente al granata per invecchiamento; odore: profumo caratteristico, intenso e persistente; sapore: asciutto o abboccato, caldo, robusto ed armonico; per la versione riserva sapore: asciutto, caldo, robusto ed armonico; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00% vol.; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto secco netto minimo: 23,00 g/l. 2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio Decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.