(Annesso-art. 6)
                             Articolo 6 
 
1. I  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  "Falerno  del
Massico" all'atto dell'immissione al consumo devono  rispondere  alle
seguenti caratteristiche: 
"Falerno del Massico " Bianco: 
colore: bianco paglierino con riflessi verdognoli; 
odore: vinoso, gradevole; 
sapore: asciutto, sapido; 
titolo  alcolometrico  volumico  minimo  complessivo:  12,00%   vol.;
acidita' totale minima: 5,00 g/l; 
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l. 
"Falerno del Massico " Rosso e Rosso riserva: 
colore: rosso rubino intenso, tendente al granata per invecchiamento; 
odore: profumo caratteristico ed intenso; 
sapore: asciutto o abboccato, caldo, robusto ed armonico; 
per la versione riserva sapore: asciutto, caldo, robusto ed armonico;
titolo  alcolometrico  volumico  minimo  complessivo:  12,50%   vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l; 
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l. 
"Falerno del Massico " Primitivo e Primitivo riserva: 
colore: rosso rubino intenso, tendente al granata per invecchiamento;
odore: profumo caratteristico, intenso e persistente; 
sapore: asciutto o abboccato, caldo, robusto ed armonico; 
per la versione riserva sapore: asciutto, caldo, robusto ed armonico;
titolo  alcolometrico  volumico  minimo  complessivo:  13,00%   vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l; 
estratto secco netto minimo: 23,00 g/l. 
2. E' facolta' del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali modificare, con proprio Decreto, per i vini di cui sopra, i
limiti minimi per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.