(Annesso-art. 7)
                             Articolo 7 
 
1. Il vino  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  "Falerno  del
Massico" Rosso se sottoposto ad un invecchiamento  non  inferiore  ad
anni due, di cui uno in botti di legno, puo' fregiarsi della menzione
"riserva". 
2. Il vino  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  "Falerno  del
Massico" Primitivo se sottoposto ad un invecchiamento  non  inferiore
ad anni due di cui uno  in  botti  di  legno,  puo'  fregiarsi  delle
menzioni "riserva" o "vecchio". 
3. Alla Denominazione di cui all'articolo 1 e' vietata l'aggiunta  di
qualsiasi qualificazione diversa  da  quella  prevista  nel  presente
disciplinare  di  produzione  ivi  compresi  gli  aggettivi  "extra",
"fine", "scelto", "selezionato" e similari. 
4. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o ragioni sociali, marchi privati. 
5. E' consentito l'uso della menzione "vigna" secondo le disposizioni
di legge in materia a condizione  che  i  relativi  toponimi  o  nomi
tradizionali  figurino  nell'apposito  elenco  regionale   ai   sensi
dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. 
6. E' consentito l'uso di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
7.  Sulle  bottiglie  o  altri  recipienti  contenenti  il   vino   a
Denominazione di  Origine  Controllata  "Falerno  del  Massico"  deve
figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.