Articolo 7 1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Falerno del Massico" Rosso se sottoposto ad un invecchiamento non inferiore ad anni due, di cui uno in botti di legno, puo' fregiarsi della menzione "riserva". 2. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Falerno del Massico" Primitivo se sottoposto ad un invecchiamento non inferiore ad anni due di cui uno in botti di legno, puo' fregiarsi delle menzioni "riserva" o "vecchio". 3. Alla Denominazione di cui all'articolo 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. 4. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali, marchi privati. 5. E' consentito l'uso della menzione "vigna" secondo le disposizioni di legge in materia a condizione che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. 6. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 7. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a Denominazione di Origine Controllata "Falerno del Massico" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.