(Annesso-art. 8)
                             Articolo 8 
 
1. I  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  "Falerno  del
Massico"  devono  essere  immessi   al   consumo   unicamente   nelle
tradizionali bottiglie di vetro, fino ad  una  capacita'  massima  di
litri 12. E' vietato l'utilizzo del tappo a corona.