(Annesso-art. 2)
                             Articolo 2 
 
1. I vini a Denominazione di Origine Controllata «Castel San Lorenzo»
debbono essere ottenuti dalle  uve  provenienti  da  vigneti  aventi,
nell'ambito  aziendale,  la  rispettiva  composizione   ampelografica
appresso indicata. 
Bianco: Trebbiano toscano, 50-60%; Malvasia Bianca, 30-40%. 
Possono concorrere fino ad un massimo  del  20%  i  vitigni  a  bacca
bianca idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno. 
Rosso e Rosato: Barbera, 60-80%; Sangiovese, 20-30%. 
Possono concorrere fino ad un massimo del 20% i vitigni a bacca  nera
idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno. 
Barbera: Barbera, almeno l'85%. 
Possono concorrere fino ad un massimo del 15% i vitigni non aromatici
a bacca nera idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno. 
Moscato, Moscato spumante e Moscato passito: 
Moscato bianco: almeno l'85%. 
Possono concorrere fino ad un massimo  del  15%  i  vitigni  a  bacca
bianca idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno. 
Aglianicone: Aglianicone, almeno l'85%. 
Possono concorrere fino ad un massimo del 15% i vitigni non aromatici
a bacca nera idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno.