Articolo 2 1. I vini a Denominazione di Origine Controllata «Castel San Lorenzo» debbono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la rispettiva composizione ampelografica appresso indicata. Bianco: Trebbiano toscano, 50-60%; Malvasia Bianca, 30-40%. Possono concorrere fino ad un massimo del 20% i vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno. Rosso e Rosato: Barbera, 60-80%; Sangiovese, 20-30%. Possono concorrere fino ad un massimo del 20% i vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno. Barbera: Barbera, almeno l'85%. Possono concorrere fino ad un massimo del 15% i vitigni non aromatici a bacca nera idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno. Moscato, Moscato spumante e Moscato passito: Moscato bianco: almeno l'85%. Possono concorrere fino ad un massimo del 15% i vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno. Aglianicone: Aglianicone, almeno l'85%. Possono concorrere fino ad un massimo del 15% i vitigni non aromatici a bacca nera idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno.