Articolo 4 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve derivate le specifiche caratteristiche di qualita'.Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione alla Denominazione di Origine Controllata unicamente i vigneti ubicati su terreni ben esposti, con esclusione di quelli di fondovalle. 2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. 3. E' vietata ogni pratica di forzatura. 4. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 non deve essere superiore a 12 T. per il tipo bianco e a 10 T. per i tipi rossi, rosato e moscato. 5. La resa massima di uve in coltura promiscua non deve essere superiore a 5 kg per ceppo per il tipo bianco ed a 4 kg per ceppo per i tipi rossi, rosato e moscato. 6. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione globale non superi del 20 per cento i limiti massimi sopra stabiliti. 7. La Regione Campania, con proprio Decreto, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. 8. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50% per i tipi Rosso, Barbera, Rosato, Moscato, Moscato spumante e Moscato passito; del 10% per il tipo bianco; dell' 11,50% per i tipi «Barbera riserva», «Moscato Lambiccato» e Aglianicone; del 12% per "Aglianicone riserva". 9. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.