(Annesso-art. 4)
                             Articolo 4 
 
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione dei vini a Denominazione di  Origine  Controllata  di  cui
all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della  zona  e  comunque
atte a conferire alle uve derivate le specifiche  caratteristiche  di
qualita'.Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione
alla  Denominazione  di  Origine  Controllata  unicamente  i  vigneti
ubicati  su  terreni  ben  esposti,  con  esclusione  di  quelli   di
fondovalle. 
2. I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura, devono  essere  quelli  generalmente  usati  nella  zona  e
comunque atti a non modificare  le  caratteristiche  dell'uva  e  del
vino. 
3. E' vietata ogni pratica di forzatura. 
4.  La  resa  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2  non  deve
essere superiore a 12 T. per il tipo bianco e a  10  T.  per  i  tipi
rossi, rosato e moscato. 
5. La resa massima di  uve  in  coltura  promiscua  non  deve  essere
superiore a 5 kg per ceppo per il tipo bianco ed a 4 kg per ceppo per
i tipi rossi, rosato e moscato. 
6. A detti limiti, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
resa dovra' essere riportata attraverso una  accurata  cernita  delle
uve, purche' la produzione globale non superi  del  20  per  cento  i
limiti massimi sopra stabiliti. 
7.  La  Regione   Campania,   con   proprio   Decreto,   sentite   le
Organizzazioni di Categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali,  climatiche,  di
coltivazione e di  mercato,  puo'  stabilire  un  limite  massimo  di
produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal  presente
disciplinare  di  produzione  dandone  immediata   comunicazione   al
Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ed  al
Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di  origine  dei
vini. 
8. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai  vini  un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50% per  i  tipi
Rosso, Barbera, Rosato, Moscato, Moscato spumante e Moscato  passito;
del 10% per  il  tipo  bianco;  dell'  11,50%  per  i  tipi  «Barbera
riserva»,  «Moscato  Lambiccato»   e   Aglianicone;   del   12%   per
"Aglianicone riserva". 
9. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
tradizionali leali e costanti, atte a conferire ai vini le  peculiari
caratteristiche.