Articolo 5 1. Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'eventuale invecchiamento e le operazioni relative alla elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione del vino spumante devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte, compresi nella zona di produzione. 2. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%, con eccezione della tipologia Moscato passito per la quale non deve essere superiore al 50%.Le uve destinate alla produzione della tipologia "Moscato Passito" devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che puo' protrarsi non oltre il 31 gennaio successivo alla vendemmia. 3. Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Castel San Lorenzo Aglianicone» non puo' essere immesso al consumo prima del 1° aprile successivo all'anno di raccolta delle uve. 4. Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Castel San Lorenzo» Moscato Passito deve essere ottenuto da uve sottoposte in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad un appassimento naturale tale da assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo del 16,00 % vol. In tal caso e' escluso qualsiasi aumento della gradazione alcolica complessiva mediante concentrazione del mosto o del vino o l'impiego di mosti o vini che siano stati oggetto di concentrazione.