(Annesso-art. 5)
                             Articolo 5 
 
1.  Le  operazioni  di   vinificazione   ivi   compreso   l'eventuale
invecchiamento e le operazioni relative alla elaborazione dei mosti o
vini destinati  alla  produzione  del  vino  spumante  devono  essere
effettuate all'interno dell'intero territorio  dei  comuni  anche  se
solo in parte, compresi nella zona di produzione. 
2. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore  al  70%,
con eccezione della tipologia Moscato passito per la quale  non  deve
essere superiore  al  50%.Le  uve  destinate  alla  produzione  della
tipologia "Moscato Passito" devono essere sottoposte ad un periodo di
appassimento che puo' protrarsi non oltre il  31  gennaio  successivo
alla vendemmia. 
3. Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Castel San Lorenzo
Aglianicone» non puo' essere immesso al consumo prima del  1°  aprile
successivo all'anno di raccolta delle uve. 
4. Il  vino  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  «Castel  San
Lorenzo» Moscato Passito deve essere ottenuto da  uve  sottoposte  in
tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad un appassimento
naturale tale da assicurare un titolo alcolometrico  naturale  minimo
del 16,00 % vol. In tal  caso  e'  escluso  qualsiasi  aumento  della
gradazione alcolica complessiva mediante concentrazione del  mosto  o
del vino o l'impiego di mosti o  vini  che  siano  stati  oggetto  di
concentrazione.