(Annesso-art. 7)
                             Articolo 7 
 
1. La Denominazione  di  Origine  Controllata  «Castel  San  Lorenzo»
Moscato  puo'  essere  utilizzata  per  designare  il  vino  spumante
naturale ottenuto con mosti o vini  che  rispondono  alle  condizioni
previste dal presente disciplinare di produzione. 
2. Il  vino  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  «Castel  San
Lorenzo» Barbera, ottenuto da uve che  assicurino  almeno  un  titolo
alcolometrico volumico naturale  minimo  dell'  11,50%  vol.  qualora
venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di  due  anni
di cui almeno sei mesi in botti di legno ed immesso al consumo con un
titolo alcolometrico volumico totale  minimo  del  12,5%  vol.,  puo'
riportare in etichetta la qualificazione «Riserva». 
3. Il  vino  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  «Castel  San
Lorenzo» Aglianicone, ottenuto da uve che assicurino almeno un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 12,00% vol. qualora  venga
sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 24 mesi  di  cui
almeno sei mesi in botti di legno ed immesso al consumo con un titolo
alcolometrico volumico totale minimo del 13,00% vol., puo'  riportare
in etichetta la qualificazione «Riserva». 
4. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1°  novembre  dell'annata
di produzione delle uve. 
5.  Il  vino  Moscato  ottenuto  da  uve  che  assicurino  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di almeno 11,50% vol. mediante
macerazione  a  temperatura  controllata  e  successivo  arresto  del
processo fermentativo con mezzi fisici se immesso al consumo  con  un
titolo alcolometrico volumico totale del 13,50 % vol., di cui  l'8,50
%  vol.  svolto,  puo'  portare  in   etichetta   la   qualificazione
«Lambiccato». 
6. Nell'etichettatura e presentazione  delle  tipologie  dei  vini  a
Denominazione di Origine Controllata «Castel San  Lorenzo»,  riferite
al nome di un vitigno (Barbera, Aglianicone, Moscato),  il  nome  del
corrispondente  vitigno,  unitamente  alla  preposizione  "di"   puo'
precedere la Denominazione "Castel San Lorenzo". 
7. Nella presentazione e designazione dei  vini  a  Denominazione  di
Origine Controllata «Castel San Lorenzo»  e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quella  prevista  dal
presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi   «superiore»,
«extra», «fine», «scelto», «delizioso» e similari. 
8. E' consentito l'uso di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
9.  Le  indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attivita'   agricola
dell'imbottigliatore  quali  «viticoltore»,   «fattoria»,   «tenuta»,
«podere», «cascina» ed altri  termini  similari  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni CEE in materia. 
10.  Sulle  bottiglie  o  altri  recipienti  contenenti  i   vini   a
Denominazione di  Origine  Controllata  «Castel  San  Lorenzo»,  deve
figurare  l'indicazione  dell'annata  di  produzione  delle  uve   ad
esclusione della tipologia spumante.