Articolo 7 1. La Denominazione di Origine Controllata «Castel San Lorenzo» Moscato puo' essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione. 2. Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Castel San Lorenzo» Barbera, ottenuto da uve che assicurino almeno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell' 11,50% vol. qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di due anni di cui almeno sei mesi in botti di legno ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,5% vol., puo' riportare in etichetta la qualificazione «Riserva». 3. Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Castel San Lorenzo» Aglianicone, ottenuto da uve che assicurino almeno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,00% vol. qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 24 mesi di cui almeno sei mesi in botti di legno ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 13,00% vol., puo' riportare in etichetta la qualificazione «Riserva». 4. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. 5. Il vino Moscato ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno 11,50% vol. mediante macerazione a temperatura controllata e successivo arresto del processo fermentativo con mezzi fisici se immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale del 13,50 % vol., di cui l'8,50 % vol. svolto, puo' portare in etichetta la qualificazione «Lambiccato». 6. Nell'etichettatura e presentazione delle tipologie dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Castel San Lorenzo», riferite al nome di un vitigno (Barbera, Aglianicone, Moscato), il nome del corrispondente vitigno, unitamente alla preposizione "di" puo' precedere la Denominazione "Castel San Lorenzo". 7. Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Castel San Lorenzo» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «delizioso» e similari. 8. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 9. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia. 10. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a Denominazione di Origine Controllata «Castel San Lorenzo», deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve ad esclusione della tipologia spumante.