Art. 2 
 
 
       Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari 
 
  1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione  all'immissione
in commercio per prodotti fitosanitari  che  la  contengono  dovranno
presentare al Ministero della  Salute,  unitamente  alla  domanda  di
autorizzazione, i seguenti documenti: 
    a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui  all'allegato  II
del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  194,  o  l'autorizzazione
rilasciata da altro titolare  per  l'accesso  al  proprio  fascicolo,
avente comunque  i  requisiti  di  cui  all'allegato  II  del  citato
decreto. 
    b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 
  2. I prodotti fitosanitari per i  quali  s'intende  presentare  una
domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le  limitazioni
e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto. 
  3. Tali fascicoli, saranno oggetto di valutazione  in  applicazione
dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194.