Art. 3 
 
 
                        Adeguamenti di fase 1 
 
  1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31  ottobre  2011,  i
provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle  disposizioni
del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di
prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza   attiva   piridaben
verificando in particolare che: 
    a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni
e le condizioni  riportate  nell'allegato  al  presente  decreto,  ad
eccezione di quelle di cui alla parte B, 
    b)  i  titolari  di  autorizzazione  di   prodotti   fitosanitari
contenenti la sostanza attiva piridaben posseggano o possano accedere
ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato  II  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 
  2. Ai fini di cui al comma  1,  i  titolari  di  autorizzazioni  di
prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva   piridaben,
presentano al Ministero della salute, entro  il  30  aprile  2011  in
alternativa: 
    a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui  all'allegato  II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del citato decreto; 
  3. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine  delle
verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati a partire  dal
1° novembre  2011,  il  Ministero  della  salute  provvedera'  poi  a
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   Italiana
l'elenco dei prodotti che risultano revocati.