Art. 5 
 
 
                         Rapporto di riesame 
 
  1. Il rapporto di riesame, relativo alla sostanza attiva e' messo a
disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta,  con
l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art.  14  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.