Art. 6 
 
 
                      Smaltimento delle scorte 
 
  1.  La   commercializzazione,   da   parte   dei   titolari   delle
autorizzazioni  dei  prodotti   fitosanitari   e   dei   quantitativi
regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del presente decreto,  nonche'  la  vendita  da
parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti  prodotti
fitosanitari revocati e' consentita per 8 mesi a partire  dalla  data
di revoca e pertanto fino al 30 giugno 2012. L'utilizzo dei  prodotti
revocati e' invece consentito per 12 mesi a  partire  dalla  data  di
revoca e pertanto fino al 31 ottobre 2012. 
  2.  La   commercializzazione,   da   parte   dei   titolari   delle
autorizzazioni  dei  prodotti   fitosanitari   e   dei   quantitativi
regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi
dell'art. 4, comma 4,del presente  decreto,  nonche'  la  vendita  da
parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti  prodotti
fitosanitari revocati e' consentita per 8 mesi a partire  dalla  data
di revoca e  pertanto  fino  al  31  dicembre  2013.  L'utilizzo  dei
prodotti revocati e' invece consentito per 12 mesi  a  partire  dalla
data di revoca e pertanto fino al 30 aprile 2014. 
  3.  La   commercializzazione,   da   parte   dei   titolari   delle
autorizzazioni  dei  prodotti   fitosanitari   e   dei   quantitativi
regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi
dell'art. 4, comma 5,del presente  decreto,  nonche'  la  vendita  da
parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti  prodotti
fitosanitari revocati e' consentita per 8 mesi a partire  dalla  data
di revoca e  pertanto  fino  al  31  dicembre  2015.  L'utilizzo  dei
prodotti revocati e' invece consentito per 12 mesi  a  partire  dalla
data di revoca e pertanto fino al 30 aprile 2016. 
  4.I  titolari  delle  autorizzazioni  dei   prodotti   fitosanitari
contenenti la sostanza attiva piridaben, sono tenuti ad adottare ogni
iniziativa volta ad informare i rivenditori e  gli  utilizzatori  dei
prodotti medesimi dell'avvenuta  revoca  e  del  rispetto  dei  tempi
fissati per lo smaltimento delle relative scorte.