Art. 11. Attivita' di gestione 1. Il direttore generale costituisce ufficio dirigenziale di livello generale ed e' destinatario delle direttive emanate dal presidente e dal consiglio di amministrazione. 2. Il direttore generale e' responsabile del coordinamento delle attivita' tecnico scientifiche e di gestione amministrativa dell'Istituto. A tal fine, sovrintende all'attivita' dei dipartimenti e di tutti gli uffici dirigenziali e ne cura l'organizzazione, assicurando il coordinamento tecnico scientifico, operativo e amministrativo di tutte le articolazioni dell'ente in attuazione degli atti di indirizzo, dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dal presidente e dal consiglio di amministrazione; partecipa alle riunioni dello stesso con voto consultivo. Il direttore generale adotta gli atti relativi all'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici di livello dirigenziale, assicura le attivita' di organizzazione del personale, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio salvo quelli esercitati dai responsabili dei dipartimenti. Esercita i poteri di acquisizione delle entrate dell'Istituto. E' scelto tra esperti di elevata qualificazione professionale, anche tra personale estraneo alla pubblica amministrazione, in tal caso il rapporto di lavoro e' regolato con contratto a termine di diritto privato. Se dipendente pubblico e' collocato fuori ruolo senza assegni. Dura in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta. 3. I responsabili dei dipartimenti di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) costituiscono uffici dirigenziali di livello generale, sono preposti al coordinamento di attivita' tra loro omogenee e sono responsabili della relativa gestione operativa e amministrativa ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono scelti tra dirigenti amministrativi o dirigenti di ricerca nonche' tra estranei alla pubblica amministrazione, in conformita' a quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Il presidente organizza riunioni periodiche con il direttore generale e i responsabili dei dipartimenti per garantire la collegialita' e l'integrazione tra ruoli, funzioni e attivita'.