(Allegato-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
 
                        Attivita' di gestione 
 
    1. Il direttore  generale  costituisce  ufficio  dirigenziale  di
livello generale ed  e'  destinatario  delle  direttive  emanate  dal
presidente e dal consiglio di amministrazione. 
    2. Il direttore generale e' responsabile del coordinamento  delle
attivita'  tecnico  scientifiche   e   di   gestione   amministrativa
dell'Istituto. A tal fine, sovrintende all'attivita' dei dipartimenti
e di tutti  gli  uffici  dirigenziali  e  ne  cura  l'organizzazione,
assicurando  il  coordinamento  tecnico  scientifico,   operativo   e
amministrativo di tutte  le  articolazioni  dell'ente  in  attuazione
degli atti di indirizzo, dei piani, dei programmi e  delle  direttive
generali definiti dal presidente e dal consiglio di  amministrazione;
partecipa  alle  riunioni  dello  stesso  con  voto  consultivo.   Il
direttore generale adotta gli atti  relativi  all'organizzazione  dei
dipartimenti e degli uffici  di  livello  dirigenziale,  assicura  le
attivita' di organizzazione  del  personale,  adotta  gli  atti  e  i
provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa rientranti
nella competenza del proprio  ufficio  salvo  quelli  esercitati  dai
responsabili dei dipartimenti.  Esercita  i  poteri  di  acquisizione
delle  entrate  dell'Istituto.  E'  scelto  tra  esperti  di  elevata
qualificazione  professionale,  anche  tra  personale  estraneo  alla
pubblica amministrazione, in  tal  caso  il  rapporto  di  lavoro  e'
regolato con contratto a termine di diritto  privato.  Se  dipendente
pubblico e' collocato fuori  ruolo  senza  assegni.  Dura  in  carica
quattro anni, rinnovabili una sola volta. 
    3. I responsabili dei dipartimenti di cui all'art. 10,  comma  1,
lettera a) costituiscono uffici  dirigenziali  di  livello  generale,
sono preposti al coordinamento di attivita' tra loro omogenee e  sono
responsabili della relativa gestione operativa  e  amministrativa  ai
sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Sono scelti tra  dirigenti  amministrativi  o  dirigenti  di  ricerca
nonche' tra estranei alla pubblica amministrazione, in conformita'  a
quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165. 
    4. Il presidente organizza riunioni periodiche con  il  direttore
generale  e  i  responsabili  dei  dipartimenti  per   garantire   la
collegialita' e l'integrazione tra ruoli, funzioni e attivita'.