Art. 14. Patrimonio e norme processuali 1. Il patrimonio dell'Istituto e' costituito dai beni mobili e immobili di qualunque specie che per lasciti, donazioni, acquisti e in qualsiasi altro modo, pervengano all'Istituto. 2. In caso di scioglimento dell'Istituto il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sara' devoluto ad enti aventi analoghe finalita'. 3. L'ISFOL puo' avvalersi della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.