Art. 15. Incompatibilita' 1. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione e del comitato di consulenza scientifica non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello comunitario, nazionale e regionale, nonche' di membro della giunta regionale, di presidente o assessore alla giunta provinciale, di sindaco o assessore nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione non possono inoltre essere amministratori o dipendenti di imprese o societa' di produzione di beni o servizi che partecipano ad attivita' e programmi dell'Istituto.