(Allegato-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
 
                         Finalita' e compiti 
 
    1. Per le finalita' di cui all'art. 1 l'ISFOL: 
      a)  svolge   e   promuove   attivita'   di   studio,   ricerca,
sperimentazione,   documentazione,   informazione   e    valutazione,
consulenza ed assistenza tecnica; 
      b)  fornisce  supporto  tecnico-scientifico  allo  Stato,  alle
regioni  e  province  autonome,  alla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra Stato e regioni e province autonome ed  alla  Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
      c) puo' svolgere attivita'  di  consulenza  tecnico-scientifica
per il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  per  altri
Ministeri e istituzioni nazionali, pubbliche; 
      d) collabora con gli Istituti di ricerca e con le regioni e  le
province autonome nell'ambito dei compiti e delle funzioni  che  esse
svolgono relativamente alle tematiche dell'art.  1,  comma  1,  anche
attraverso la realizzazione di attivita',  programmi  e  progetti  da
esse affidati; 
      e) promuove,  svolge  e  realizza  le  attivita'  previste  nel
Programma nazionale per la ricerca di cui all'art. 2,  comma  2,  del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; 
      f)  collabora  con  organismi  internazionali   e   istituzioni
comunitarie; 
      g)  realizza  specifici  progetti  ed  iniziative  sperimentali
nazionali a carattere innovativo ed esemplare; 
      h) cura la valorizzazione, la diffusione  ed  il  trasferimento
dei risultati delle proprie attivita', comprese quelle realizzate con
le collaborazioni di cui al comma 3; 
      i) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di
borse di studio e di  ricerca,  attivita'  di  formazione  nei  corsi
universitari di dottorato di  ricerca,  in  attuazione  dell'art.  4,
comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
      l) svolge attivita' di ricerca statistica,  in  quanto  facente
parte, ai sensi del decreto del Ministro per le riforme istituzionali
e gli affari regionali del 31  marzo  1990,  del  Sistema  statistico
nazionale (SISTAN) di  cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo  6
settembre 1989, n. 322, in conformita' alla legislazione  in  materia
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto  al  trattamento
dei dati personali. 
    2. Per le  finalita'  e  compiti  di  cui  ai  commi  precedenti,
l'ISFOL,  secondo  criteri  e  modalita'  determinati   con   proprio
regolamento, puo' stipulare  accordi  e  convenzioni,  partecipare  o
costituire consorzi, fondazioni e societa' con  soggetti  pubblici  e
privati,  nazionali  ed  internazionali,  anche  con   partecipazione
maggioritaria. 
    3.  L'Istituto  puo'  istituire  sedi  operative  sul  territorio
nazionale per fornire, per il  tempo  necessario,  un  supporto  alle
regioni, province autonome  ed  enti  locali.  A  questo  scopo  puo'
istituire  una  sede  decentrata  in  una  localita'  delle   regioni
dell'obiettivo 1 del fondo sociale e una nelle regioni dell'obiettivo
2. L'istituto puo'  altresi'  istituire  un  proprio  ufficio  presso
l'Unione europea per favorire l'integrazione delle proprie  attivita'
con quelle svolte a livello comunitario.