Art. 2. Finalita' e compiti 1. Per le finalita' di cui all'art. 1 l'ISFOL: a) svolge e promuove attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione, consulenza ed assistenza tecnica; b) fornisce supporto tecnico-scientifico allo Stato, alle regioni e province autonome, alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e province autonome ed alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; c) puo' svolgere attivita' di consulenza tecnico-scientifica per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per altri Ministeri e istituzioni nazionali, pubbliche; d) collabora con gli Istituti di ricerca e con le regioni e le province autonome nell'ambito dei compiti e delle funzioni che esse svolgono relativamente alle tematiche dell'art. 1, comma 1, anche attraverso la realizzazione di attivita', programmi e progetti da esse affidati; e) promuove, svolge e realizza le attivita' previste nel Programma nazionale per la ricerca di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; f) collabora con organismi internazionali e istituzioni comunitarie; g) realizza specifici progetti ed iniziative sperimentali nazionali a carattere innovativo ed esemplare; h) cura la valorizzazione, la diffusione ed il trasferimento dei risultati delle proprie attivita', comprese quelle realizzate con le collaborazioni di cui al comma 3; i) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attivita' di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210; l) svolge attivita' di ricerca statistica, in quanto facente parte, ai sensi del decreto del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali del 31 marzo 1990, del Sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui all'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in conformita' alla legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 2. Per le finalita' e compiti di cui ai commi precedenti, l'ISFOL, secondo criteri e modalita' determinati con proprio regolamento, puo' stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni e societa' con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, anche con partecipazione maggioritaria. 3. L'Istituto puo' istituire sedi operative sul territorio nazionale per fornire, per il tempo necessario, un supporto alle regioni, province autonome ed enti locali. A questo scopo puo' istituire una sede decentrata in una localita' delle regioni dell'obiettivo 1 del fondo sociale e una nelle regioni dell'obiettivo 2. L'istituto puo' altresi' istituire un proprio ufficio presso l'Unione europea per favorire l'integrazione delle proprie attivita' con quelle svolte a livello comunitario.