(Allegato-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
 
                           Piano triennale 
 
    1.  L'Istituto  predispone  un  piano  triennale  di   attivita',
aggiornabile annualmente, con cui determina  obiettivi,  priorita'  e
risorse umane e finanziarie per l'intero periodo, tenuto conto  anche
dei programmi di ricerca dell'Unione  europea  e  delle  esigenze  di
coordinamento con le  attivita'  di  supporto  e  assistenza  tecnica
svolte dall'Istituto. 
    2. Il  piano  e  gli  aggiornamenti  annuali  sono  adottati  con
delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del  direttore
sentito il  comitato  di  consulenza  scientifica,  e  approvati  dal
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  entro  quarantacinque
giorni dalla loro ricezione, decorsi  i  quali,  senza  osservazioni,
diventano esecutivi. Il piano  e'  trasmesso  altresi'  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato e al Dipartimento della  funzione  pubblica  per
l'esame degli aspetti relativi al fabbisogno di personale  nel  ciclo
di  programmazione  e  l'acquisizione  del   nulla   osta   ai   fini
dell'approvazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.