Art. 4. Piano triennale 1. L'Istituto predispone un piano triennale di attivita', aggiornabile annualmente, con cui determina obiettivi, priorita' e risorse umane e finanziarie per l'intero periodo, tenuto conto anche dei programmi di ricerca dell'Unione europea e delle esigenze di coordinamento con le attivita' di supporto e assistenza tecnica svolte dall'Istituto. 2. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono adottati con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore sentito il comitato di consulenza scientifica, e approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro quarantacinque giorni dalla loro ricezione, decorsi i quali, senza osservazioni, diventano esecutivi. Il piano e' trasmesso altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica per l'esame degli aspetti relativi al fabbisogno di personale nel ciclo di programmazione e l'acquisizione del nulla osta ai fini dell'approvazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.