(Allegato-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio di  amministrazione  e'  organo  di  indirizzo  e
programmazione, e' convocato dal presidente di  norma  una  volta  al
mese. Alle sedute del consiglio  di  amministrazione  partecipa,  con
funzioni  consultive,  il  direttore  generale.   Il   consiglio   di
amministrazione in particolare provvede a: 
      a) individuare e  definire  su  proposta  del  Presidente,  gli
obiettivi da perseguire ed i programmi da  realizzare,  adottando  le
direttive  di  carattere  generale  per  la  gestione   ordinaria   e
straordinaria dell'ente, definendo il fabbisogno finanziario; 
      b) deliberare il piano triennale  di  attivita'  e  i  relativi
aggiornamenti,  i  bilanci  di  previsione  e  le  relative  note  di
variazione, i conti consuntivi e le relazioni sulle attivita' di  cui
all'art. 12; 
      c) le proposte di modifiche statutarie e i regolamenti previsti
all'art. 3 a maggioranza semplice; 
      d)  nominare  il  direttore  generale  e  i  responsabili   dei
dipartimenti area di cui all'art. 10; 
      e) definire, nel rispetto  dei  criteri  indicati  dal  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dal decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419, le linee fondamentali  di  organizzazione  e
individua gli obiettivi della direzione  generale,  tenuto  conto  di
quanto previsto dal piano triennale; 
      f)  verificare  la   rispondenza   dei   risultati   conseguiti
nell'attivita' amministrativa e di gestione rispetto  agli  indirizzi
impartiti degli indirizzi forniti, avvalendosi delle risultanze delle
attivita'  di  controllo  svolte   dall'Organismo   indipendente   di
valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150; 
      g) nominare l'Organismo indipendente di valutazione. 
    2. Il consiglio dura in carica quattro anni e,  tenuto  conto  di
quanto previsto dall'art.  13,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e' composto dal presidente e  da
quattro membri di comprovata esperienza scientifica  e  professionale
nei settori di attivita' dell'ente, nominati con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali,  di  cui  due  designati  dallo
stesso Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  due  della
Conferenza dei presidenti delle regioni provenienti dagli assessorati
regionali   competenti   nelle   materie   oggetto    di    attivita'
dell'Istituto, e uno del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca. Il voto  del  presidente  nel  caso  di  parita'  vale
doppio.