Art. 7. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' organo di indirizzo e programmazione, e' convocato dal presidente di norma una volta al mese. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale. Il consiglio di amministrazione in particolare provvede a: a) individuare e definire su proposta del Presidente, gli obiettivi da perseguire ed i programmi da realizzare, adottando le direttive di carattere generale per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, definendo il fabbisogno finanziario; b) deliberare il piano triennale di attivita' e i relativi aggiornamenti, i bilanci di previsione e le relative note di variazione, i conti consuntivi e le relazioni sulle attivita' di cui all'art. 12; c) le proposte di modifiche statutarie e i regolamenti previsti all'art. 3 a maggioranza semplice; d) nominare il direttore generale e i responsabili dei dipartimenti area di cui all'art. 10; e) definire, nel rispetto dei criteri indicati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le linee fondamentali di organizzazione e individua gli obiettivi della direzione generale, tenuto conto di quanto previsto dal piano triennale; f) verificare la rispondenza dei risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione rispetto agli indirizzi impartiti degli indirizzi forniti, avvalendosi delle risultanze delle attivita' di controllo svolte dall'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; g) nominare l'Organismo indipendente di valutazione. 2. Il consiglio dura in carica quattro anni e, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e' composto dal presidente e da quattro membri di comprovata esperienza scientifica e professionale nei settori di attivita' dell'ente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui due designati dallo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali, due della Conferenza dei presidenti delle regioni provenienti dagli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attivita' dell'Istituto, e uno del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il voto del presidente nel caso di parita' vale doppio.