Art. 9. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'Istituto. I membri del collegio sono nominati tra persone in possesso di specifica professionalita'. 2. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni ed e' nominato dal Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali. E' composto da un presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da due membri effettivi, designati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, e da un supplente designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali cui non e' corrisposto alcun emolumento e che subentra nelle funzioni in caso di morte, rinunzia o decadenza dei revisori titolari.