(Allegato-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il collegio dei revisori dei conti e'  l'organo  di  controllo
della regolarita' amministrativa e contabile dell'Istituto. I  membri
del collegio sono nominati  tra  persone  in  possesso  di  specifica
professionalita'. 
    2. Il collegio dei revisori dura in carica  quattro  anni  ed  e'
nominato  dal  Ministro  del  lavoro  e  dellepolitiche  sociali.  E'
composto da un presidente  designato  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e da due membri  effettivi,  designati  rispettivamente
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dalla  Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo n. 281  del  1997,  e  da  un
supplente designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
cui non e' corrisposto alcun emolumento e che subentra nelle funzioni
in caso di morte, rinunzia o decadenza dei revisori titolari.