Art. 2 Gare d'ambito 1. Gli Enti locali di ciascun ambito territoriale minimo affidano il servizio di distribuzione gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tramite gara unica. 2. Gli Enti locali il cui territorio sara' metanizzato successivamente all'aggiudicazione della gara d'ambito, sia nel caso di attuazione del piano di sviluppo degli impianti previsto in sede di gara e allegato al contratto di servizio, sia nel caso di attuazione di un piano di metanizzazione, anche attraverso finanziamento pubblico, definito successivamente alla gara medesima, affidano il servizio di distribuzione sul proprio territorio al gestore risultato vincitore nell'ambito territoriale minimo a cui appartengono. 3. L'affidamento di tutti gli impianti dello stesso ambito territoriale minimo, inclusi i nuovi impianti di distribuzione di cui al comma 2, scade al dodicesimo anno decorrente dalla data dell'affidamento al gestore vincitore della gara del primo impianto appartenente all'ambito. 4. La gara unica di cui al comma 1 puo' essere estesa a due o piu' ambiti confinanti previo accordo degli enti locali degli ambiti interessati.