Art. 2 
 
 
                            Gare d'ambito 
 
  1. Gli Enti locali di ciascun ambito territoriale  minimo  affidano
il servizio di distribuzione gas previsto dall'articolo 14, comma  1,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tramite gara unica. 
  2.  Gli  Enti  locali   il   cui   territorio   sara'   metanizzato
successivamente all'aggiudicazione della gara d'ambito, sia nel  caso
di attuazione del piano di sviluppo degli impianti previsto  in  sede
di gara e  allegato  al  contratto  di  servizio,  sia  nel  caso  di
attuazione  di  un  piano   di   metanizzazione,   anche   attraverso
finanziamento pubblico, definito successivamente alla gara  medesima,
affidano il servizio  di  distribuzione  sul  proprio  territorio  al
gestore risultato vincitore nell'ambito  territoriale  minimo  a  cui
appartengono. 
  3.  L'affidamento  di  tutti  gli  impianti  dello  stesso   ambito
territoriale minimo, inclusi i nuovi impianti di distribuzione di cui
al  comma  2,  scade  al  dodicesimo  anno  decorrente   dalla   data
dell'affidamento al gestore vincitore della gara del  primo  impianto
appartenente all'ambito. 
  4. La gara unica di cui al comma 1 puo' essere estesa a due o  piu'
ambiti confinanti previo  accordo  degli  enti  locali  degli  ambiti
interessati.