Art. 3 
 
 
      Affidamento e durata della concessione nel primo periodo 
 
  1. Nel periodo di prima applicazione del nuovo sistema, il  gestore
risultato vincitore della  gara  d'ambito  subentra  progressivamente
nell'affidamento del servizio dei vari impianti di distribuzione  gas
dell'ambito  territoriale  minimo   alla   scadenza   delle   singole
concessioni presenti nell'ambito,  a  meno  di  una  loro  anticipata
risoluzione concordata fra il gestore uscente e l'Ente locale. 
  2. Con delibera dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas
sono stabilite misure volte a incentivare l'anticipata risoluzione di
cui al comma 1, nonche' misure  volte  a  incentivare  l'aggregazione
degli  ambiti  territoriali  minimi  di  cui  all'articolo   1,   che
presentano un numero di clienti inferiore a 100.000. 
  3. Ai sensi dell'articolo 46 - bis, comma 2, del decreto  legge  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222, e  per  ultimo  modificato  dall'articolo  30,
comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, a decorrere dall'entrata
in vigore del presente provvedimento le gare  per  l'affidamento  del
servizio di distribuzione gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per le quali non e' stato
pubblicato il bando o non e' decorso il termine per la  presentazione
delle offerte di gara sono aggiudicate unicamente relativamente  agli
ambiti determinati  nell'allegato  1  facente  parte  integrante  del
presente provvedimento. Il gestore uscente,  ai  sensi  dell'articolo
14, comma 7, del decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.164,  resta
comunque obbligato a proseguire la gestione del  servizio  fino  alla
data di decorrenza del nuovo affidamento.