Art. 4 Nuove imprese iscritte nel corso del 2011 1. Le nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale o nella sezione ordinaria del registro delle imprese ed i nuovi soggetti iscritti al REA nel corso del 2011 sono tenuti al versamento dei diritti di cui all'art. 2 tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione. 2. Le nuove imprese diverse da quelle di cui al comma 1 iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2011 sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a € 200,00, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, fatto salvo il minor importo previsto per le societa' semplici agricole dall'art. 3, comma 3. 3. Le nuove unita' locali, che si iscrivono nel corso del 2011, appartenenti ad imprese gia' iscritte nel registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quello definito al comma 1 e 2.