Art. 4 
 
 
              Nuove imprese iscritte nel corso del 2011 
 
  1. Le nuove imprese individuali iscritte o annotate  nella  sezione
speciale o nella sezione ordinaria del registro delle  imprese  ed  i
nuovi soggetti iscritti al REA nel corso  del  2011  sono  tenuti  al
versamento dei diritti di  cui  all'art.  2  tramite  modello  F24  o
direttamente allo  sportello  camerale,  entro  trenta  giorni  dalla
presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione. 
  2. Le nuove imprese diverse da quelle di cui al  comma  1  iscritte
nel registro delle imprese nel corso del 2011 sono tenute  a  versare
l'importo relativo alla prima fascia di fatturato  pari  a  € 200,00,
entro   trenta   giorni    dalla    presentazione    della    domanda
dell'iscrizione, tramite modello F24 o  direttamente  allo  sportello
camerale, fatto salvo il  minor  importo  previsto  per  le  societa'
semplici agricole dall'art. 3, comma 3. 
  3. Le nuove unita' locali, che si iscrivono  nel  corso  del  2011,
appartenenti ad imprese gia' iscritte  nel  registro  delle  imprese,
sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quello
definito al comma 1 e 2.