IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30  luglio
2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia  di  stabilizzazione
finanziaria e  di  competitivita'  economica»,  che,  nel  sopprimere
l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali, istituita dall'articolo 102 del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  stabilisce  che  il
Ministero dell'interno succede  a  titolo  universale  alla  predetta
Agenzia e le risorse strumentali e  di  personale  ivi  in  servizio,
comprensive  del  fondo  di  cassa,  sono  trasferite  al   Ministero
medesimo; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria 2008); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  alla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133,  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria,  ed  in  particolare  l'articolo   66   che
disciplina il turn over di  alcune  amministrazioni  tra  cui  quelle
elencate nell'articolo 1, comma 523, della predetta legge n. 296  del
2006; 
  Visto l'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto-2000, n. 267,
recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»,
che prevede l'obbligatorieta', per ogni comune ed ogni provincia,  di
avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per  la
gestione dell'albo dei segretari  comunali  e  provinciali,  iscritto
all'apposito albo previsto dal successivo articolo  98  dello  stesso
decreto; 
  Considerata l'obbligatorieta' della figura di segretario comunale e
provinciale  e,  conseguentemente,  la  non  assoggettabilita'  della
categoria  alla  disciplina  che  limita  il   turn   aver   prevista
dall'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008; 
  Considerata, altresi', la specificita' della predetta figura ed  il
particolare status giuridico, in forza del quale sono titolari di  un
rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - ex AGES  e  di  un
rapporto di dipendenza funzionale con l'ente comunale e  provinciale,
il rapporto di lavoro con il Ministero  dell'interno  -  ex  AGES  si
instaura con la prima nomina  e  la  conseguente  presa  di  servizio
presso un ente locale  quale  segretario  titolare,  e,  finche'  non
interviene la prima nomina agli iscritti all'albo, non viene  erogata
alcuna retribuzione e, all'atto dell'effettiva assunzione, gli  oneri
saranno posti a carico dell'ente territoriale con il quale verra'  ad
instaurarsi il rapporto di servizio; 
  Visto l'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, in materia di  «Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza
pubblica», e successive  modificazioni,  secondo  cui  la  disciplina
autorizzatoria delle assunzioni si  applica  alla  generalita'  delle
Amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,   e
riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni  di
personale; 
  Visto l'articolo 9, comma 31, del citato decreto-legge  n.  78  del
2010, il quale stabilisce che, al fine di agevolare  il  processo  di
riduzione    degli    assetti    organizzativi    delle     pubbliche
amministrazioni, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto  medesimo  «fermo  il  rispetto  delle  condizioni  e   delle
procedure  previste  dai  commi  da  7  a  10  dell'articolo  72  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  i  trattenimenti  in  servizio
previsti  dalle  predette  disposizioni   possono   essere   disposti
esclusivamente nell'ambito  delle  facolta'  assunzionali  consentite
dalla legislazione vigente in base alle cessazioni  del  personale  e
con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie»; 
  Ritenuto che, non  essendo  applicabile  ai  segretari  comunali  e
provinciali la disciplina del turn over e dovendo subordinare il loro
trattenimento in servizio ad autorizzazione,  non  sia  attuabile  la
parte  del  disposto  del  predetto  articolo  9,   comma   31,   del
decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui le  risorse  destinabili  a
nuove assunzioni in base alle predette cessazioni di  personale  sono
ridotte  in  misura  pari  all'importo  del  trattamento  retributivo
derivante dai trattenimenti in servizio; 
  Vista la nota del Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma  per
la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES),
in data 15 novembre 2010,  n.  68474,  concernente  la  richiesta  ad
assumere n. 365 segretari comunali e provinciali del  terzo  corso  -
concorso per l'accesso in carriera  (COA  III),  indetto  dal  C.d.A.
Nazionale dell'ex Agenzia con deliberazione n. 3 del 18 gennaio 2007,
n. 1 segretario per il quale e' pervenuta l'individuazione  da  parte
del sindaco di un Comune, nonche' a  trattenere  in  servizio  n.  19
segretari comunali e provinciali  che  hanno  presentato  istanza  di
permanenza in servizio dal 65° al 67° anno d'eta'; 
  Viste le note del Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma  per
la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES),
in data 18 gennaio 2011, n. 2932 ed in data l  °  febbraio  2011,  n.
6216,  concernenti  rispettivamente  la  richiesta  a  trattenere  in
servizio n. 7 e n. 5  segretari  comunali  e  provinciali  che  hanno
presentato istanza di permanenza in servizio  dal  65°  al  67°  anno
d'eta'; 
  Visto l'articolo 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267
del 2000, secondo cui il numero complessivo degli  iscritti  all'albo
non puo' essere superiore al  numero  dei  comuni  e  delle  province
ridotto  del  numero  delle  sedi  unificate,   maggiorato   di   una
percentuale   determinata   ogni   due   anni   dal   consiglio    di
amministrazione dell'AGES e funzionale all'esigenza di garantire  una
adeguata opportunita' di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti
di provincia; 
  Rilevato che, dalla predetta nota del 15 novembre 2010,  n.  68474,
alla data del 2 novembre 2010, dai  dati  dell'albo  i  segretari  in
servizio risultavano essere n. 3.596, di cui  n.  3.360  titolari  di
sede, n. 154 in disponibilita', n. 34 in comando o in utilizzo presso
altra  amministrazione,  n.  24  in  utilizzo  presso  il   Ministero
dell'interno ex Ages e Sspal, n. 20 in aspettativa, n. 2 in  distacco
sindacale e n. 2 in fuori ruolo; 
  Preso atto, sempre dalla stessa nota del 15 novembre 2010  ed  alla
stessa data del 2 novembre 2010, che gli enti locali gestiti sono  n.
7.788; che i comuni aderenti a convenzioni  sono  n.  5.414,  che  le
convenzioni sono 2.075, che il totale delle sedi da ricoprire  e'  n.
4.449, che le sedi con titolare sono n. 3.360 e che le  sedi  vacanti
sono n. 1.089; 
  Considerato  che  il  numero   dei   segretari   in   servizio   e'
sensibilmente inferiore a quello delle sedi  e  che  dai  dati  sopra
riportati risulta che il fabbisogno e' pari a n. 853  unita',  ovvero
alla differenza tra le sedi di segreteria pari a 4.449 ed i segretari
comunali e provinciali in servizio, pari a n. 3.596; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze n. 6690 del 16 marzo 2011, che  esprime  il  proprio  assenso
all'autorizzazione ad assumere, n. 365 unita' del corso-concorso  per
l'accesso in carriera (COA III), n. 1 unita' per la quale  nel  corso
dell'anno 2010 e' pervenuta l'individuazione da parte del sindaco  di
un comune, e a trattenere in  servizio  un  totale  di  31  segretari
comunali e provinciali; 
  Ritenuto di aderire alle richieste del Ministero dell'interno -  ex
Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari  comunali  e
provinciali (ex AGES),  in  quanto  coerenti  con  il  fabbisogno  di
personale, anche alla luce dei previsti pensionamenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 marzo 2011; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la  gestione
dell'Albo dei segretari comunali  e  provinciali  e'  autorizzato  ad
assumere a tempo indeterminato le seguenti unita' di personale: 
    n.  365  unita'  di  segretari   comunali   e   provinciali   del
corso-concorso COA III; 
    n. 1 unita' di personale cui  e'  pervenuta  l'individuazione  da
parte del sindaco di un comune.