IL DIRETTORE GENERALE 
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
 
                                  e 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina   delle
attivita' di gioco; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  18  aprile
1951, n.  581,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione  e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948,  n.  496,  sulla
disciplina delle attivita' di gioco; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in
particolare, l'art. 25,  comma  2,  recante  disposizioni  in  merito
all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; 
  Visto  l'art.  12  della  legge  18  ottobre  2001,  n.  383,  che,
nell'ambito della gestione unitaria delle funzioni statali in materia
di giochi, prevede l'emanazione della relativa  disciplina  ai  sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  gennaio  2002,
n. 33, emanato ai sensi del citato art. 12 della  legge  n.  383  del
2001, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre  2003,
n.   385,    concernente    il    regolamento    di    organizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; 
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2011)»; 
  Visto, in particolare, il comma 77 dell'art. 1 della  citata  legge
13 dicembre 2010, n. 220 nel quale e' previsto che  l'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato avvia  senza  indugio  l'aggiornamento
dello schema - tipo della convenzione accessiva alle concessioni  per
l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque  attraverso
rete  fisica,  dei  giochi  pubblici  per  assicurare   il   corretto
equilibrio   degli   interessi   pubblici   e   privati   nell'ambito
dell'organizzazione e della  gestione  dei  giochi  pubblici,  tenuto
conto del  Monopolio  statale  in  materia  di  giochi,  nonche'  nel
rispetto dei  principi  anche  dell'Unione  europea,  in  materia  di
selezione concorrenziale validi per il settore, concorrendo  altresi'
a consolidare i presupposti della migliore  efficienza  ed  efficacia
dell'azione di contrasto della  diffusione  del  gioco  irregolare  o
illegale in Italia, della  tutela  dei  consumatori,  in  particolare
minori di eta', dell'ordine pubblico, della  lotta  contro  il  gioco
minorile  e  le  infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nel
settore dei giochi; 
  Visto, in particolare, il comma 78 dell'art. 1 della  citata  legge
13 dicembre 2010, n. 220 nel quale e' previsto che l'aggiornamento di
cui  al  comma  77  e'  orientato  in  particolare  all'obiettivo  di
selezionare concessionari che, dovendo dichiarare  in  ogni  caso  in
sede  di  gara  i  dati  identificativi  delle  persone,  fisiche   o
giuridiche,  che  detengono   direttamente   o   indirettamente   una
partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 percento,
siano dotati almeno dei requisiti di cui  alla  lettera  a),  nonche'
assicurino il rispetto degli obblighi di  cui  alla  lettera  b)  del
medesimo comma; 
  Visto, in particolare, il comma 79 dell'art. 1 della  citata  legge
13 dicembre 2010, n. 220 nel quale e' previsto che entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i soggetti
concessionari ai quali sono gia' consentiti l'esercizio e la raccolta
non  a  distanza  dei  giochi  pubblici   sottoscrivono   l'atto   di
integrazione della convenzione accessiva alla concessione  occorrente
per adeguarne i contenuti ad alcuni principi di cui al  citato  comma
78; 
  Visto, da ultimo, il comma 80 dell'art. 1  della  citata  legge  13
dicembre 2010, n.  220  nel  quale  e'  previsto,  tra  l'altro,  che
l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,  nell'ambito  delle
proprie attribuzioni, irroga, salvo che il caso costituisca reato, in
caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in  caso  di  mancata
ottemperanza  da  parte  del   concessionario   alle   richieste   di
informazioni o a quelle  connesse  all'effettuazione  dei  controlli,
ovvero nel caso in cui  le  informazioni  e  i  documenti  non  siano
veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie; 
 
                            E m a n a n o 
               il seguente decreto interdirigenziale: 
 
                               Art. 1 
 
                            Nomenclatore 
 
  1. I termini in grassetto contenuti nel presente documento assumono
il significato indicato a fianco  di  ciascuno  di  essi.  I  termini
sottolineati  devono  intendersi  riferiti  al   modello   di   stato
patrimoniale previsto dall'art. 2424 del codice civile. 
    1) Attivita' correnti indicano le  disponibilita'  liquide  e  le
immobilizzazioni finanziarie esigibili nell'esercizio in corso; 
    2) Attivita' fisse indicano le immobilizzazioni; 
    3) Capitale  netto  indica  la  differenza  tra  l'attivo  ed  il
passivo; 
    4) Capitale proprio indica il valore dei conferimenti  dei  soci,
e' costituito da capitale di apporto  e  capitale  di  risparmio,  al
netto di perdite d'esercizi precedenti; 
    5) Mezzi di terzi indicano  i  debiti  a  breve,  medio  e  lungo
termine; 
    6) Passivita' correnti indicano debiti che si prevede di ripagare
entro l'anno; 
    7) Passivita' fisse indicano i finanziamenti a titolo di  credito
a medio e lungo termine concessi da terzi; 
    8) Passivita' totali indicano la somma delle passivita'  correnti
e delle passivita' fisse; 
    9) Posizione finanziaria netta indica la differenza tra i  debiti
finanziari  (debiti  verso   banche,   obbligazioni,   ecc.)   e   le
disponibilita' liquide (cassa, banche, titoli e crediti finanziari).