IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 25, comma 2, recante disposizioni in merito all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; Visto l'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che, nell'ambito della gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, prevede l'emanazione della relativa disciplina ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato art. 12 della legge n. 383 del 2001, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011)»; Visto, in particolare, il comma 77 dell'art. 1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 nel quale e' previsto che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato avvia senza indugio l'aggiornamento dello schema - tipo della convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici per assicurare il corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dei giochi pubblici, tenuto conto del Monopolio statale in materia di giochi, nonche' nel rispetto dei principi anche dell'Unione europea, in materia di selezione concorrenziale validi per il settore, concorrendo altresi' a consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia, della tutela dei consumatori, in particolare minori di eta', dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalita' organizzata nel settore dei giochi; Visto, in particolare, il comma 78 dell'art. 1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 nel quale e' previsto che l'aggiornamento di cui al comma 77 e' orientato in particolare all'obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone, fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 percento, siano dotati almeno dei requisiti di cui alla lettera a), nonche' assicurino il rispetto degli obblighi di cui alla lettera b) del medesimo comma; Visto, in particolare, il comma 79 dell'art. 1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 nel quale e' previsto che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i soggetti concessionari ai quali sono gia' consentiti l'esercizio e la raccolta non a distanza dei giochi pubblici sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti ad alcuni principi di cui al citato comma 78; Visto, da ultimo, il comma 80 dell'art. 1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 nel quale e' previsto, tra l'altro, che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito delle proprie attribuzioni, irroga, salvo che il caso costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie; E m a n a n o il seguente decreto interdirigenziale: Art. 1 Nomenclatore 1. I termini in grassetto contenuti nel presente documento assumono il significato indicato a fianco di ciascuno di essi. I termini sottolineati devono intendersi riferiti al modello di stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 del codice civile. 1) Attivita' correnti indicano le disponibilita' liquide e le immobilizzazioni finanziarie esigibili nell'esercizio in corso; 2) Attivita' fisse indicano le immobilizzazioni; 3) Capitale netto indica la differenza tra l'attivo ed il passivo; 4) Capitale proprio indica il valore dei conferimenti dei soci, e' costituito da capitale di apporto e capitale di risparmio, al netto di perdite d'esercizi precedenti; 5) Mezzi di terzi indicano i debiti a breve, medio e lungo termine; 6) Passivita' correnti indicano debiti che si prevede di ripagare entro l'anno; 7) Passivita' fisse indicano i finanziamenti a titolo di credito a medio e lungo termine concessi da terzi; 8) Passivita' totali indicano la somma delle passivita' correnti e delle passivita' fisse; 9) Posizione finanziaria netta indica la differenza tra i debiti finanziari (debiti verso banche, obbligazioni, ecc.) e le disponibilita' liquide (cassa, banche, titoli e crediti finanziari).