Art. 11 
 
           Perdita dei requisiti di solidita' patrimoniale 
 
  1. Ogni operazione di trasferimento delle partecipazioni, anche  di
controllo, detenute dalla  societa'  concessionaria  suscettibili  di
comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione  stessa,
una riduzione dell'indice di solidita' patrimoniale, di cui  all'art.
4,  deve  essere  preventivamente  autorizzata   dall'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato. 
  2. La societa' concessionaria deve riequilibrare il predetto indice
mediante aumenti di capitale ovvero  altri  strumenti  od  operazioni
volti al ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di
approvazione del bilancio, a pena di decadenza dalla concessione.