Art. 11 Perdita dei requisiti di solidita' patrimoniale 1. Ogni operazione di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dalla societa' concessionaria suscettibili di comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione stessa, una riduzione dell'indice di solidita' patrimoniale, di cui all'art. 4, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. 2. La societa' concessionaria deve riequilibrare il predetto indice mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio, a pena di decadenza dalla concessione.