Art. 12 
 
Requisiti  di   affidabilita',   onorabilita',   professionalita'   e
                            indipendenza 
 
  1. Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  lettera  b),  costituiscono
requisiti necessari allo svolgimento degli incarichi  di  presidente,
amministratore e procuratore delle societa' concessionarie del  gioco
pubblico esercitato e raccolto non a distanza,  costituite  in  forma
giuridica di societa' di capitali: 
    a) non essere stato  dichiarato  o  non  essere  in  pendenza  di
situazioni di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato
preventivo; 
    b)  non  aver  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte  e  tasse,
secondo  la  legislazione  italiana  o  quella  dello  Stato  in  cui
risiedono; 
    c) non aver reso, nell'anno antecedente  alla  pubblicazione  del
bando di gara, false dichiarazioni in  merito  ai  requisiti  e  alle
condizioni rilevanti per la partecipazione  alle  procedure  di  gara
pubbliche; 
    d) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
delle norme in materia di contributi previdenziali  e  assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui risiedono; 
    e) non aver subito l'applicazione della sanzione interdittiva  di
cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto  legislativo  dell'8
giugno 2001, n. 231 o altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di
contrarre con la pubblica amministrazione; 
    f) aver adempiuto, all'interno delle proprie strutture aziendali,
agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
    g) non aver pendente un procedimento per  l'applicazione  di  una
delle misure di prevenzione di cui di cui all'art. 3 della  legge  27
dicembre 1956, n.  1423  o  di  una  delle  cause  ostative  previste
dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
    h) non aver violato il divieto di intestazione  fiduciaria  posto
dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
    i) non  aver  commesso  grave  negligenza  nell'esecuzione  delle
prestazioni affidate da una pubblica amministrazione o  errore  grave
nell'esercizio dell'attivita' professionale o nei  cui  confronti  e'
stato  adottato  un  provvedimento  di  decadenza  o  di  revoca   da
concessione nel triennio anteriore alla  data  di  pubblicazione  del
bando di gara relativo alla procedura selettiva; 
    j) salvo gli effetti dell'istituto della riabilitazione, non aver
subito  condanna  con  sentenza  irrevocabile,  o  con  sentenza   di
applicazione della pena su richiesta di cui all'art. 444  del  codice
di procedura civile a pena detentiva,  per  uno  dei  reati  previsti
dalle  norme  che  disciplinano  gli  strumenti  di  pagamento,  alla
reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del
codice civile, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un  anno
per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede  pubblica,
il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero  per  un
delitto in materia tributaria,  alla  reclusione  per  un  tempo  non
inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 
    k) non versare in stato di interdizione legale o di  interdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle persone  giuridiche  e  delle
imprese ovvero di interdizione dai  pubblici  uffici  perpetua  o  di
durata superiore a tre anni salvi gli effetti della riabilitazione; 
    l) aver maturato, per almeno un  biennio,  comprovata  esperienza
nel campo, attraverso l'esercizio di attivita' di  amministrazione  o
di controllo, ovvero di compiti direttivi presso imprese; 
    m) qualora vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
e  629  del  codice  penale  aggravati  ai  sensi  dell'art.  7   del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  203,  aver  denunciato  i  fatti
all'autorita'  giudiziaria,  salvo  che  ricorrano  i  casi  previsti
dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.