Art. 12 Requisiti di affidabilita', onorabilita', professionalita' e indipendenza 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), costituiscono requisiti necessari allo svolgimento degli incarichi di presidente, amministratore e procuratore delle societa' concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, costituite in forma giuridica di societa' di capitali: a) non essere stato dichiarato o non essere in pendenza di situazioni di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; b) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui risiedono; c) non aver reso, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara pubbliche; d) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui risiedono; e) non aver subito l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; f) aver adempiuto, all'interno delle proprie strutture aziendali, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; g) non aver pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; h) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; i) non aver commesso grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni affidate da una pubblica amministrazione o errore grave nell'esercizio dell'attivita' professionale o nei cui confronti e' stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca da concessione nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara relativo alla procedura selettiva; j) salvo gli effetti dell'istituto della riabilitazione, non aver subito condanna con sentenza irrevocabile, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta di cui all'art. 444 del codice di procedura civile a pena detentiva, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano gli strumenti di pagamento, alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; k) non versare in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni salvi gli effetti della riabilitazione; l) aver maturato, per almeno un biennio, comprovata esperienza nel campo, attraverso l'esercizio di attivita' di amministrazione o di controllo, ovvero di compiti direttivi presso imprese; m) qualora vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.