Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Le  disposizioni  del   presente   decreto   definiscono,   con
riferimento  alle  societa'   concessionarie   del   gioco   pubblico
esercitato e raccolto non a distanza, ovvero comunque attraverso rete
fisica, il quadro informativo minimo dei dati economici,  finanziari,
tecnici e gestionali. 
  2. Con riferimento alle societa' concessionarie del gioco  pubblico
esercitato e raccolto non a distanza, ovvero comunque attraverso rete
fisica, costituite in forma giuridica di societa' di capitali,  sono,
altresi', definiti: 
    a) i requisiti di solidita' patrimoniale; 
    b) i requisiti di affidabilita', onorabilita', professionalita' e
indipendenza che devono essere posseduti  dagli  amministratori,  dal
presidente e dai procuratori. 
  3. Per i valori di cui al comma 2, lettera  a)  si  fa  riferimento
alle grandezze contabili indicate dalle societa' concessionarie nella
redazione dei bilanci di esercizio.