Art. 2 Oggetto 1. Le disposizioni del presente decreto definiscono, con riferimento alle societa' concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, il quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali. 2. Con riferimento alle societa' concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, costituite in forma giuridica di societa' di capitali, sono, altresi', definiti: a) i requisiti di solidita' patrimoniale; b) i requisiti di affidabilita', onorabilita', professionalita' e indipendenza che devono essere posseduti dagli amministratori, dal presidente e dai procuratori. 3. Per i valori di cui al comma 2, lettera a) si fa riferimento alle grandezze contabili indicate dalle societa' concessionarie nella redazione dei bilanci di esercizio.