Art. 3 
 
Quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari,  tecnici  e
gestionali  delle  societa'   concessionarie   del   gioco   pubblico
                esercitato e raccolto non a distanza 
 
  1. Il quadro informativo minimo, di cui all'art. 2,  comma  1,  dei
dati economici,  finanziari,  tecnici  e  gestionali  delle  societa'
concessionarie  del  gioco  pubblico  esercitato  e  raccolto  non  a
distanza si compone delle seguenti voci: 
    a) dati economici: valore della produzione, ricavi;  costi  della
produzione, proventi e oneri  finanziari,  rettifiche  di  valore  di
attivita' finanziarie, proventi e oneri straordinari, imposte,  utile
o perdita di esercizio; 
    b)  dati  finanziari:  attivita'   fisse,   attivita'   correnti,
attivita' totali, passivita' fisse, passivita'  correnti,  passivita'
totali, capitale netto, capitale proprio, capitale  investito,  mezzi
di terzi, disponibilita' liquide, fondi,  ratei  e  risconti  attivi,
ratei e risconti passivi; 
    c)  dati  tecnici:  operatore  di  rete,  ubicazione  del  Centro
elaborazione dati, disponibilita' del  Centro  elaborazione  dati  in
esclusiva o in condivisione con altri soggetti; 
    d) dati gestionali: contatti e riferimenti; livelli di  servizio,
anagrafica dei titolari degli  esercizi  dove  si  commercializza  il
gioco, altre attivita', sedi estere. 
  2. Le societa'  concessionarie  del  gioco  pubblico  esercitato  e
raccolto  non  a  distanza  trasmettono,  mediante  l'utilizzo  delle
apposite funzionalita' rese disponibili nell'area del  sito  internet
dell'Amministrazione autonoma dei  Monopoli  di  Stato  riservata  ai
concessionari, con cadenza annuale,  i  dati  economici,  finanziari,
tecnici e gestionali,  comunicando  trimestralmente  ogni  variazione
relativa ai  dati  economici  e  finanziari  e  tempestivamente  ogni
variazione relativa ai dati tecnici ed a quelli gestionali. 
  3.  In  caso  di  mancata  trasmissione  dei  dati  o  in  caso  di
trasmissione  di  dati  non  veritieri  e'   irrogata   la   sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore nel minimo a euro 500  e  non
superiore nel massimo a euro 1.500,  per  la  quale  non  e'  ammesso
quanto previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.  689  e
successive modificazioni.