Art. 4 
 
                 Requisiti di solidita' patrimoniale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 78, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, il possesso di una  adeguata  solidita'  patrimoniale  da  parte
delle  societa'  concessionarie  del  gioco  pubblico  esercitato   e
raccolto non a distanza, costituite in forma giuridica di societa' di
capitali, e' valutato  da  parte  dell'Amministrazione  autonoma  dei
Monopoli di Stato sulla base dei sotto elencati requisiti di cui alla
lettera a), comma 2, dell'art. 2: 
    a) indice di elasticita' dell'attivo; 
    b) indice di elasticita' del passivo; 
    c) indice di copertura delle immobilizzazioni; 
    d) indice di autonomia finanziaria; 
    e) rapporto di indebitamento; 
    f) idonea patrimonializzazione del soggetto controllante. 
  2. Le societa'  concessionarie  del  gioco  pubblico  esercitato  e
raccolto non a distanza, costituite in forma giuridica di societa' di
capitali,  in  occasione  della  consegna  del  bilancio  d'esercizio
all'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato,  trasmettono
altresi'  una  schematica  relazione  illustrativa  dei  valori   dei
suddetti indici, calcolati con riferimento alle  poste  indicate  nel
bilancio stesso. 
  3. La consegna, anche telematica, del bilancio d'esercizio e  della
relazione  illustrativa  dei  valori  degli   indici   di   solidita'
patrimoniale,   avviene   mediante    l'utilizzo    delle    apposite
funzionalita'  rese   disponibili   nell'area   del   sito   internet
dell'Amministrazione autonoma dei  Monopoli  di  Stato  riservata  ai
concessionari.