Art. 4 Requisiti di solidita' patrimoniale 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 78, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il possesso di una adeguata solidita' patrimoniale da parte delle societa' concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, costituite in forma giuridica di societa' di capitali, e' valutato da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sulla base dei sotto elencati requisiti di cui alla lettera a), comma 2, dell'art. 2: a) indice di elasticita' dell'attivo; b) indice di elasticita' del passivo; c) indice di copertura delle immobilizzazioni; d) indice di autonomia finanziaria; e) rapporto di indebitamento; f) idonea patrimonializzazione del soggetto controllante. 2. Le societa' concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, costituite in forma giuridica di societa' di capitali, in occasione della consegna del bilancio d'esercizio all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, trasmettono altresi' una schematica relazione illustrativa dei valori dei suddetti indici, calcolati con riferimento alle poste indicate nel bilancio stesso. 3. La consegna, anche telematica, del bilancio d'esercizio e della relazione illustrativa dei valori degli indici di solidita' patrimoniale, avviene mediante l'utilizzo delle apposite funzionalita' rese disponibili nell'area del sito internet dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato riservata ai concessionari.