Art. 2 
 
  La sig.ra luliana Adina Caldarus e' autorizzata  ad  esercitare  in
Italia  la  professione  di  medico  previa   iscrizione   all'Ordine
professionale   dei   medici   chirurghi    e    degli    odontoiatri
territorialmente competente, che provvede ad accertare  il  possesso,
da parte dell'interessata, delle conoscenze  linguistiche  necessarie
per lo svolgimento della  professione  ed  informa  questo  Dicastero
della avvenuta iscrizione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 giugno 2011 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi