Allegato Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Falanghina del Sannio» Art. 1. Denominazione e vini 1.1) La denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio» e' riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti categorie e tipologie: 1. «Falanghina del Sannio»; 2. «Falanghina del Sannio» spumante; 3. «Falanghina del Sannio» spumante di qualita'; 4. «Falanghina del Sannio» spumante di qualita' metodo classico; 5. «Falanghina del Sannio» vendemmia tardiva; 6. «Falanghina del Sannio» passito; 7. «Falanghina del Sannio», «Falanghina del Sannio» spumante, «Falanghina del Sannio» spumante di qualita', «Falanghina del Sannio» spumante di qualita' metodo classico, «Falanghina del Sannio» vendemmia tardiva, «Falanghina del Sannio» passito, anche con la specificazione di una delle seguenti sottozone: I. «Guardia Sanframondi o Guardiolo»; II. «Sant'Agata dei Goti»; III. «Solopaca»; IV. «Taburno».