(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine
            controllata dei vini «Falanghina del Sannio» 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                        Denominazione e vini 
 
    1.1) La denominazione  di  origine  controllata  «Falanghina  del
Sannio» e' riservata ai vini bianchi che rispondono  alle  condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente  disciplinare  di  produzione,
per le seguenti categorie e tipologie: 
      1. «Falanghina del Sannio»; 
      2. «Falanghina del Sannio» spumante; 
      3. «Falanghina del Sannio» spumante di qualita'; 
      4.  «Falanghina  del  Sannio»  spumante  di   qualita'   metodo
classico; 
      5. «Falanghina del Sannio» vendemmia tardiva; 
      6. «Falanghina del Sannio» passito; 
      7. «Falanghina del Sannio», «Falanghina del  Sannio»  spumante,
«Falanghina del Sannio» spumante di qualita', «Falanghina del Sannio»
spumante  di  qualita'  metodo  classico,  «Falanghina  del   Sannio»
vendemmia tardiva, «Falanghina del  Sannio»  passito,  anche  con  la
specificazione di una delle seguenti sottozone: 
        I. «Guardia Sanframondi o Guardiolo»; 
        II. «Sant'Agata dei Goti»; 
        III. «Solopaca»; 
        IV. «Taburno».