Art. 2. Base ampelografica 2.1) I vini "Falanghina del Sannio" nelle tipologie indicate all'art. 1 sono ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale: falanghina minimo 85%; per la restante parte possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della provincia di Benevento, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%. 2.2) La denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio», seguita dalla menzione spumante e spumante di qualita', con o senza specificazione della sottozona e' riservata al vino spumante ottenuto, con il metodo della rifermentazione in autoclave da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Falanghina min. 85%. 2.3) La denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio», seguita dalla menzione spumante di qualita' metodo classico, con o senza specificazione della sottozona e' riservata al vino spumante ottenuto, con il metodo della rifermentazione in bottiglia, da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Falanghina min 85%.