(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                         Base ampelografica 
 
    2.1) I vini "Falanghina  del  Sannio"  nelle  tipologie  indicate
all'art. 1 sono ottenuti da uve provenienti  da  vigneti  aventi,  in
ambito aziendale, la seguente composizione varietale: 
      falanghina minimo 85%; per la restante parte possono concorrere
altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla  coltivazione
nell'ambito della provincia di Benevento, da  soli  o  congiuntamente
fino ad un massimo del 15%. 
    2.2) La denominazione  di  origine  controllata  «Falanghina  del
Sannio», seguita dalla menzione spumante e spumante di qualita',  con
o senza specificazione della sottozona e' riservata al vino  spumante
ottenuto, con il metodo della rifermentazione  in  autoclave  da  uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale,  dal  vitigno
Falanghina min. 85%. 
    2.3) La denominazione  di  origine  controllata  «Falanghina  del
Sannio», seguita dalla menzione spumante di qualita' metodo classico,
con o senza specificazione  della  sottozona  e'  riservata  al  vino
spumante ottenuto, con il metodo della rifermentazione in  bottiglia,
da uve provenienti da vigneti composti,  nell'ambito  aziendale,  dal
vitigno Falanghina min 85%.