(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    4.1) Condizioni naturali dell'ambiente. 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione dei vini di cui al precedente art. 2,  con  indicazione  o
senza indicazione della sottozona, devono essere quelle  tradizionali
della zona di produzione e comunque atte a  conferire  alle  uve,  ai
mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. 
    Sono pertanto da considerarsi  idonei,  ai  fini  dell'iscrizione
allo schedario  viticolo,  i  vigneti  di  giacitura  ed  esposizione
adatte,  mentre  sono  esclusi  quelli  impiantati  su   terreni   di
fondovalle umidi, quelli  non  adeguatamente  drenati  e  quelli  non
sufficientemente soleggiati. 
    E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura;  e'  tuttavia  ammessa
irrigazione di soccorso. 
    4.2) Densita' di impianto. 
    La forma di allevamento ammessa e' quella a controspalliera e  la
densita' minima di viti per ettaro  non  dovra'  essere  inferiore  a
2.500 piante. 
    Per i vigneti esistenti prima del decreto ministeriale  5  agosto
1997 di riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei
Vini Sannio, sono consentiti sesti di impianto, forme di  allevamento
a  spalliera,  controspalliera,  raggiera  e  pergola  e  sistemi  di
potatura corti, lunghi e misti generalmente usati e comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve, dei  mosti  e  dei  vini
derivati. 
    4.3) Resa uva per ettaro. 
    La resa  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto,  in  coltura
specializzata, ammessa per le uve destinate alla produzione dei  vini
a denominazione di origine controllata  «  Falanghina  del  Sannio  »
devono rispettare i sotto elencati limiti: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
    Fermo restando i limiti massimi sopraindicati, la resa per ettaro
in coltura promiscua  dovra'  essere  calcolata,  rispetto  a  quella
specializzata, in rapporto alla effettiva  superficie  coperta  dalla
vite. 
    Nelle annate favorevoli i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata « Falanghina del Sannio» con o  senza  la  specificazione
delle sottozone devono essere riportati  nei  limiti  di  cui  sopra,
fermi restando i limiti resa  uva-vino  per  i  quantitativi  di  cui
trattasi, purche' la produzione globale non superi del 20%  i  limiti
medesimi. 
    Il superamento del limite  del  20%  comporta  la  decadenza  del
diritto alla denominazione controllata per tutto il prodotto. 
    In caso di  annata  sfavorevole,  che  lo  renda  necessario,  la
Regione Campania, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa
inferiore  a  quella  prevista   al   presente   disciplinare   anche
differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
Nell'ambito della resa massima  fissata  nel  presente  articolo,  La
Regione Campania, su proposta del  Consorzio  di  tutela  sentite  le
organizzazioni di categoria, puo' fissare i  limiti  massimi  di  uva
rivendicabili per ettaro inferiori a  quelli  previsti  dal  presente
disciplinare di produzione in rapporto alla necessita' di  conseguire
un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le
disposizioni dei cui al comma precedente. 
    4.4) Titoli alcolometrici volumici naturali minimi. 
    Le uve destinate alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata «Falanghina del Sannio» devono assicurare i sotto
indicati titoli alcolometrici volumici naturali minimi: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico