(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    5.1) Zona di vinificazione. 
    Le   operazioni   di   vinificazione,   di    elaborazione,    di
spumantizzazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini  a
denominazione di origine controllata «Falanghina del  Sannio»  devono
essere effettuate  all'interno  del  territorio  della  provincia  di
Benevento. 
    Le   operazioni   di   vinificazione,   di    elaborazione,    di
spumantizzazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini  a
denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio»  con  la
specificazione  delle   sottozone   Solopaca,   Guardiolo,   Taburno,
Sant'Agata dei Goti, devono essere effettuate per ciascuna  sottozona
all'interno del territorio amministrativo dei comuni compresi,  anche
se solo in parte, nella zona di produzione  delimitata  per  ciascuna
sottozona. 
    E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole alimentari
e forestali - Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini,  sentito  il  parere  della   Regione   Campania,
consentire  che  le  predette  operazioni   possano   avvenire,   con
esclusione  delle  sottozone,  anche  in  stabilimenti  situati   nel
territorio  della  Regione  Campania,  a  condizione  che  le   ditte
interessate ne facciano richiesta entro 12 mesi dall'approvazione del
presente disciplinare e dimostrino di aver effettuato tali operazioni
prima dell'entrata in vigore del presente  disciplinare.  Le  deroghe
sopra previste sono concesse, con  esclusione  delle  sottozone,  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -  Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la
Regione  Campania  e  comunicate  all'Ispettorato  Centrale  per   il
controllo  della  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari   (ICQ)   e
all'organismo di controllo. 
    5.2) Arricchimenti. 
    L'aumento  del  titolo  alcolometrico  e  le  eventuali  pratiche
correttive sono consentiti ai sensi delle norme vigenti. 
    5.3) Elaborazione. 
    a) I vini a denominazione di origine controllata «Falanghina  del
Sannio» passito,  associati  o  meno  al  riferimento  ad  una  delle
sottozone di cui all'art. 1, devono essere ottenuti da uve,  prodotte
ed elaborate nel rispetto delle norme  vigenti  per  tale  tipologia,
sottoposte in tutto o in parte, sulle piante o dopo la  raccolta,  ad
un appassimento tale da assicurare un titolo  alcolometrico  volumico
naturale minimo di  16%  vol.  E'  vietata  ogni  aggiunta  di  mosti
concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve  essere
immesso al consumo  prima  del  1°  giugno  dell'anno  successivo  la
vendemmia. 
    b) I vini a denominazione di origine controllata «Falanghina  del
Sannio» categoria spumante e spumante di qualita', associati  o  meno
al riferimento ad una delle  sottozone  di  cui  all'art.  1,  devono
essere ottenuti da uve prodotte  e  elaborate  secondo  la  specifica
vigente normativa. 
    c) I vini a denominazione di origine controllata «Falanghina  del
Sannio», categoria spumante di qualita' metodo classico, associati  o
meno al riferimento ad una delle sottozone di cui all'art. 1,  devono
essere  ottenuti  attraverso  la  tradizionale   rifermentazione   in
bottiglia e deve permanere sui lieviti di fermentazione per almeno 12
mesi a decorrere dal 15 novembre dell'anno di produzione delle uve. 
    5.4) Resa uva/vino. 
    La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 70%. 
    Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza  non  ha
diritto alla denominazione di origine controllata. 
    Oltre il 75% decade il  diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata per tutto il prodotto. 
    La  resa  massima  dell'uva  in  vino  passito  non  deve  essere
superiore al 40%. 
    La resa massima dell'uva  in  vino  per  la  tipologia  vendemmia
tardiva non deve essere superiore al 65%.