(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
                     Caratteristiche al consumo 
 
    I vini a denominazione di  origine  controllata  «Falanghina  del
Sannio»  di  cui  all'art.  1,  del  presente   disciplinare   devono
rispondere rispettivamente, all'atto dell'immissione al consumo, alle
seguenti caratteristiche: 
«Falanghina del Sannio» 
      colore: giallo paglierino; 
      odore: fine, floreale, fruttato; 
      sapore: secco, fresco, equilibrato; 
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;  per  le
sottozone 11,50% vol; 
      acidita' totale minima: 5 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 15 g/l. 
«Falanghina del Sannio» spumante 
      spuma: fine e persistente; 
      colore: giallo paglierino piu' o meno  intenso,  con  eventuali
riflessi verdolini o dorati; 
      odore: fine, floreale, fruttato, fragrante; 
      sapore: fine, fresco e armonico, nelle  tipologie  extra  brut,
brut ed extra dry; 
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,50%  vol;  12,00%
vol per le sottozone; 
      acidita' totale minima: 5 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 16 g/l. 
«Falanghina del Sannio» spumante di qualita' 
      spuma: fine e persistente; 
      colore: giallo paglierino piu' o meno  intenso,  con  eventuali
riflessi verdolini o dorati; 
      odore: fine, floreale, fruttato, fragrante; 
      sapore: fine, fresco e armonico, nelle  tipologie  extra  brut,
brut ed extra dry; 
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,50%  vol;  12,00%
vol per le sottozone 
      acidita' totale minima: 5 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 16 g/l. 
«Falanghina del Sannio» spumante di qualita' metodo classico 
      spuma: fine e persistente; 
      colore: giallo paglierino piu' o meno  intenso,  con  eventuali
riflessi dorati; 
      odore: fine, floreale, fruttato, fragrante; 
      sapore: fine, fresco e armonico, nelle tipologie extra  brut  e
brut; 
      titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,50%  vol;  12,00%
vol per le sottozone 
      acidita' totale minima: 5 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 18 g/l. 
«Falanghina del Sannio» vendemmia tardiva 
      colore: giallo paglierino  piu'  o  meno  intenso  tendente  al
dorato; 
      odore: floreale, fruttato, composito; 
    sapore: secco, pieno, equilibrato; 
    titolo alcolometrico volumico totale min.: 13,00% vol; 13,50% vol
per le sottozone 
      acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 20 g/l. 
«Falanghina del Sannio» passito 
      colore: giallo dorato piu' o meno intenso tendente all'ambrato; 
      odore: intenso, ampio e composito, caratteristico  del  vitigno
di provenienza; 
      sapore: amabile o dolce, pieno,  armonico,  caratteristico  del
vitigno di provenienza; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol; 16,50%
vol per le sottozone 
      acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 22 g/l. 
    In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di  legno
il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno. 
    E'  in  facolta'  del  Ministero  per  le   politiche   agricole,
alimentari e forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto i  limiti
minimi sopra indicati per acidita' totale ed estratto  non  riduttore
minimo.