(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                           Confezionamento 
 
    8.1) Recipienti e dispositivi di chiusura. 
    Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini  a  denominazione
di origine controllata «Falanghina del Sannio» di cui all'art. 1, per
la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di  vetro
con dispositivi  di  chiusura  ammessi  dalla  vigente  normativa  in
materia. 
    Il tappo a vite e' ammesso esclusivamente  per  le  bottiglie  di
contenuto inferiore e/o uguale a 1,5 litri. E' altresi' consentita la
tradizionale commercializzazione diretta al  consumatore  finale  del
vino a denominazione di origine controllata «Falanghina  del  Sannio»
condizionato in recipienti fino a 60 litri. 
    8.2) Volumi Nominali. 
    Le bottiglie di vetro  in  cui  vengono  confezionati  i  vini  a
denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio»  di  cui
all'art. 1, per la commercializzazione  devono  essere  di  capacita'
consentita dalle vigenti leggi. 
    Inoltre, a scopo promozionale,  e'  consentito  l'utilizzo  delle
capacita' da litri 6, 9, 12, 15.