Art. 8. Confezionamento 8.1) Recipienti e dispositivi di chiusura. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio» di cui all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di vetro con dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia. Il tappo a vite e' ammesso esclusivamente per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a 1,5 litri. E' altresi' consentita la tradizionale commercializzazione diretta al consumatore finale del vino a denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio» condizionato in recipienti fino a 60 litri. 8.2) Volumi Nominali. Le bottiglie di vetro in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio» di cui all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di capacita' consentita dalle vigenti leggi. Inoltre, a scopo promozionale, e' consentito l'utilizzo delle capacita' da litri 6, 9, 12, 15.