(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                       UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
                     «MAGNA GRÆCIA» DI CATANZARO 
 
 
                               STATUTO 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                          Principi Generali 
 
    1. L'Universita' degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro  e'  una
comunita' di studio  avente  come  fine  lo  sviluppo  della  ricerca
scientifica e la trasmissione della conoscenza. 
    2.  L'Universita'  ispira  la  propria  azione   e   la   propria
organizzazione alla Costituzione,  e,  in  particolare,  ai  principi
della  democrazia  pluralista  e  della  solidarieta'.  Si   impegna,
altresi', nella propria  organizzazione  amministrativa,  ad  attuare
l'efficienza,  l'efficacia,  l'imparzialita'  e  la   democraticita',
ispirandosi alle leggi della Repubblica Italiana e alla  Magna  Carta
sottoscritta dalle Universita' europee. 
    3. L'Universita' assume come suoi valori fondamentali la liberta'
di ricerca e la liberta' di insegnamento tra loro correlate  al  fine
di contribuire al progresso  culturale,  civile  ed  economico  della
Repubblica. 
    4.  L'Universita'  e'  un'istituzione   di   alta   cultura   con
personalita' giuridica propria e  autonomia  scientifica,  didattica,
organizzativa, finanziaria e contabile. 
    5. L'Universita' promuove il diritto  allo  studio,  la  crescita
culturale, professionale e sociale degli studenti anche  mediante  il
rafforzamento dell'internazionalizzazione  con  conseguente  maggiore
mobilita' dei docenti e degli studenti, e lo sviluppo di programmi  e
iniziative di studio e ricerca. 
    6. L'Universita' predispone e realizza progetti  di  attivita'  e
sviluppo annuali e pluriennali, concorrendo alla  determinazione  dei
piani pluriennali di sviluppo del sistema universitario  regionale  e
nazionale. 
    7. L'Universita' e' attenta  ai  bisogni  della  comunita',  alla
quale, nel rispetto della propria autonomia  istituzionale,  assicura
la collaborazione nei campi della  formazione  e  dello  sviluppo,  e
promuove l'integrazione tra ricerca scientifica e sistema produttivo. 
    8.  L'Universita'  promuove  iniziative   dirette   alla   tutela
dell'ambiente  naturale,  paesaggistico  e  architettonico  e   della
qualita' della vita.