Art. 10. Dipartimenti 1. Ai Dipartimenti sono attribuite funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. 2. I Dipartimenti sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato accademico che valuta l'omogeneita' dei settori scientifico-disciplinari. 3. A ciascun Dipartimento dovra' afferire un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque afferenti a settori scientifico disciplinari omogenei. 4. Il Dipartimento e' diretto da un professore ordinario a tempo pieno eletto dal Consiglio, secondo modalita' stabilite dal regolamento elettorale, ed e' nominato con decreto del Rettore. 5. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ha le funzioni di direzione e di coordinamento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni ed emana atti e direttive necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, in conformita' a quanto previsto in via regolamentare. 6. Il Direttore dura in carica tre anni e puo' essere rinnovato una sola volta. Il Direttore puo' designare un vicedirettore, fra i professori o ricercatori di ruolo a tempo pieno del Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei. 7. Ai Direttori di Dipartimento e' corrisposta un'indennita', secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 8. Il Consiglio e' l'organo di governo del Dipartimento. Esso e' composto dai professori di ruolo e dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento stesso. 9. Il Consiglio propone al Senato accademico: a) il Regolamento di Dipartimento; b) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca, all'acquisizione dei relativi finanziamenti; c) iniziative relative i corsi di studio, incluso il numero di studenti iscrivibili annualmente ai suddetti corsi, nel caso in cui il Dipartimento non sia afferente a strutture di raccordo. 10. Il Consiglio propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata di Professori e Ricercatori ai sensi dell'art. 18, comma l, lettera e), e dell'art. 24, comma 2, lettera d) della legge n. 240/2010. La proposta di chiamata dei professori di prima fascia dovra' avvenire a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia mentre la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori dovra' avvenire a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. 11. Il Consiglio elegge la giunta di Dipartimento e puo' costituire commissioni con delega per specifiche funzioni. 12. La Giunta e' composta da un numero di membri, compreso il Direttore ed il Vicedirettore, pari a 7 qualora il numero di docenti afferenti al Dipartimento sia inferiore o pari a 60 e pari a 9 qualora il numero di docenti afferenti al Dipartimento sia superiore a 60. Nel caso di giunta composta da 7 membri, oltre al Direttore e al Vicedirettore, membri di diritto, ne faranno parte 2 professori ordinari, 2 professori associati e 1 ricercatore, tutti eletti secondo le norme del Regolamento elettorale; nel caso di giunta composta da 9 membri, oltre al Direttore e al Vicedirettore, membri di diritto, ne faranno parte 3 professori ordinari, 2 professori associati e 2 ricercatori, tutti eletti secondo le norme del Regolamento elettorale. I componenti della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. Sono eletti secondo le norme del Regolamento elettorale. Nel caso di mancanza del Vice Direttore, la Giunta e' integrata da un professore ordinario del Dipartimento eletto secondo le norme del Regolamento elettorale. 13. In ciascun Dipartimento e' istituita una Commissione paritetica docenti-studenti di cui al successivo art. 12. 14. La carica di Direttore di Dipartimento e' incompatibile con altre cariche accademiche, e con quella di Direttore di Dipartimento assistenziale, fatta eccezione per la carica di componente del Senato Accademico se il Direttore e' eletto a farne parte.