(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
 
                            Dipartimenti 
 
    1. Ai Dipartimenti  sono  attribuite  funzioni  finalizzate  allo
svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita'  didattiche  e
formative,  nonche'  delle  attivita'  rivolte  all'esterno  ad  esse
correlate o accessorie. 
    2. I Dipartimenti sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione
su proposta  del  Senato  accademico  che  valuta  l'omogeneita'  dei
settori scientifico-disciplinari. 
    3.  A  ciascun  Dipartimento  dovra'  afferire   un   numero   di
professori, ricercatori di ruolo e ricercatori  a  tempo  determinato
non  inferiore  a  trentacinque  afferenti  a   settori   scientifico
disciplinari omogenei. 
    4. Il Dipartimento e' diretto da un professore ordinario a  tempo
pieno  eletto  dal  Consiglio,  secondo   modalita'   stabilite   dal
regolamento elettorale, ed e' nominato con decreto del Rettore. 
    5. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ha  le  funzioni  di
direzione e di coordinamento, convoca e presiede il  Consiglio  e  la
Giunta, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni ed emana  atti
e direttive necessari per la gestione organizzativa e  amministrativa
del Dipartimento stesso, in conformita'  a  quanto  previsto  in  via
regolamentare. 
    6. Il Direttore dura in carica tre anni e puo'  essere  rinnovato
una sola volta. Il Direttore puo' designare un vicedirettore,  fra  i
professori o ricercatori di ruolo a tempo pieno del Dipartimento, che
lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei. 
    7. Ai Direttori di  Dipartimento  e'  corrisposta  un'indennita',
secondo  quanto   stabilito   dal   Consiglio   di   Amministrazione,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 
    8. Il Consiglio e' l'organo di governo del Dipartimento. Esso  e'
composto dai professori di ruolo e dai ricercatori di ruolo e a tempo
determinato afferenti al Dipartimento stesso. 
    9. Il Consiglio propone al Senato accademico: 
      a) il Regolamento di Dipartimento; 
      b) nuove  iniziative  connesse  allo  sviluppo  della  ricerca,
all'acquisizione dei relativi finanziamenti; 
      c) iniziative relative i corsi di studio, incluso il numero  di
studenti iscrivibili annualmente ai suddetti corsi, nel caso  in  cui
il Dipartimento non sia afferente a strutture di raccordo. 
    10. Il Consiglio  propone  al  Consiglio  di  Amministrazione  la
chiamata di Professori e Ricercatori ai sensi dell'art. 18, comma  l,
lettera e), e dell'art. 24,  comma  2,  lettera  d)  della  legge  n.
240/2010. 
    La proposta di chiamata dei professori  di  prima  fascia  dovra'
avvenire a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia mentre
la proposta di chiamata  dei  professori  di  seconda  fascia  e  dei
ricercatori dovra' avvenire a maggioranza assoluta dei professori  di
prima e seconda fascia. 
    11.  Il  Consiglio  elegge  la  giunta  di  Dipartimento  e  puo'
costituire commissioni con delega per specifiche funzioni. 
    12. La Giunta e' composta da un numero  di  membri,  compreso  il
Direttore ed il Vicedirettore, pari a 7 qualora il numero di  docenti
afferenti al Dipartimento sia inferiore o  pari  a  60  e  pari  a  9
qualora il numero di docenti afferenti al Dipartimento sia  superiore
a 60. 
    Nel caso di giunta composta da 7 membri, oltre al Direttore e  al
Vicedirettore, membri di  diritto,  ne  faranno  parte  2  professori
ordinari, 2  professori  associati  e  1  ricercatore,  tutti  eletti
secondo le norme del  Regolamento  elettorale;  nel  caso  di  giunta
composta da 9 membri, oltre al Direttore e al  Vicedirettore,  membri
di diritto, ne faranno parte  3  professori  ordinari,  2  professori
associati  e  2  ricercatori,  tutti  eletti  secondo  le  norme  del
Regolamento elettorale. 
    I componenti della Giunta durano in carica  tre  anni  e  possono
essere rinnovati per una sola volta. Sono eletti secondo le norme del
Regolamento elettorale. 
    Nel caso di mancanza del Vice Direttore, la Giunta  e'  integrata
da un professore ordinario del Dipartimento eletto secondo  le  norme
del Regolamento elettorale. 
    13.  In  ciascun  Dipartimento  e'  istituita   una   Commissione
paritetica docenti-studenti di cui al successivo art. 12. 
    14. La carica di Direttore di Dipartimento e'  incompatibile  con
altre cariche accademiche, e con quella di Direttore di  Dipartimento
assistenziale, fatta eccezione per la carica di componente del Senato
Accademico se il Direttore e' eletto a farne parte.