(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
 
                        Strutture di raccordo 
 
    1. L'Universita' ha facolta' di istituire tra piu'  dipartimenti,
raggruppati  in  relazione  a  criteri  di  affinita'   disciplinare,
Strutture di raccordo, di seguito denominate Scuole, con funzioni  di
coordinamento  e  razionalizzazione   delle   attivita'   didattiche,
compresa la proposta  di  attivazione  o  soppressione  di  corsi  di
studio, e di gestione dei servizi comuni. 
    2. In fase di prima applicazione,  il  numero  complessivo  delle
Scuole, anche in relazione  alla  tipologia  scientifico-disciplinare
dell'ateneo, non potra' essere superiore a tre; successivamente, tale
numero  potra'  essere  aumentato  fino  ad  un  massimo  di  cinque,
compatibilmente  con  la  dimensione  del  corpo  accademico   e   la
diversificazione dell'offerta formativa dell'Ateneo. 
    3. Nel caso in cui alle  funzioni  didattiche  e  di  ricerca  si
affianchino funzioni  assistenziali  nell'ambito  delle  disposizioni
statali in materia,  le  Scuole  assumeranno  i  compiti  conseguenti
secondo le modalita' e nei limiti concertati con la Regione Calabria,
garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti
di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. 
    4. Nel caso in cui docenti con funzioni assistenziali afferiscano
a Dipartimenti con coordinamento delle attivita'  didattiche  gestite
da Scuole diverse, il Consiglio di Amministrazione  dell'Universita',
sentito il Senato Accademico, individua la Scuola  che,  per  ciascun
docente, assume i compiti previsti dal precedente comma. 
    5. L'organo  deliberante  delle  Scuole,  di  seguito  denominato
Consiglio di Scuola, e' composto dai Direttori  dei  Dipartimenti  in
esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti e  da
ulteriori tre membri per  ogni  Dipartimento  afferente  alla  Scuola
stessa, eletti secondo le norme del Regolamento  elettorale,  tenendo
conto dei criteri affinita'  disciplinare  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. 
    6. I tre membri  eletti  secondo  il  regolamento  elettorale  da
ciascun  Consiglio  di   Dipartimento   dovranno   essere:   uno   in
rappresentanza della Giunta del Dipartimento, uno  in  rappresentanza
dei coordinatori dei  corsi  di  studio  o  di  dottorato  e  uno  in
rappresentanza dei  responsabili  delle  attivita'  assistenziali  di
competenza della struttura, ove previste.  In  caso  di  mancanza  di
attivita' assistenziali di competenza della Scuola, il  terzo  membro
dell'organo deliberante e' eletto tra i  coordinatori  dei  corsi  di
studio o di dottorato. Il numero di docenti eletti nel  Consiglio  di
Scuola non potra' in ogni caso essere superiore al 10 per  cento  dei
componenti dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla struttura. 
    7.  L'elettorato  passivo  degli  studenti  per  l'elezione   del
rappresentante nel Consiglio di scuola  e'  regolamentato  da  quanto
previsto dall'art. 2, comma 2, lettera h) della legge n. 240/2010. 
    8. Le  funzioni  di  Presidente  del  Consiglio  di  Scuola  sono
attribuite ad un professore ordinario a tempo  pieno  afferente  alla
Scuola eletto dal Consiglio di Scuola a maggioranza assoluta dei suoi
componenti. 
    9. Il Presidente rappresenta la Scuola, ha funzioni di  direzione
e di coordinamento, convoca e presiede il  Consiglio  di  Scuola,  ne
fissa  l'ordine  del  giorno  e  ne  attua  le   delibere,   assicura
l'efficienza  ed  efficacia  dell'attivita'   didattica   e   ne   e'
responsabile; presenta al Consiglio di Scuola, al  Senato  accademico
ed al Rettore la relazione annuale sull'attivita' didattica. 
    10. Il Presidente puo' nominare,  nell'ambito  del  Consiglio  di
Scuola, un vicario che lo  sostituisce  nelle  funzioni  in  caso  di
impedimento o assenza temporanei. 
    11. Il mandato del Presidente e dei componenti del  Consiglio  di
Scuola ha durata triennale ed e'  rinnovabile  per  una  sola  volta,
fatta eccezione per i membri di diritto la cui  durata  e'  stabilita
dai rispettivi mandati. Il mandato dei rappresentanti degli  Studenti
nel Consiglio di Scuola ha durata biennale e  puo'  essere  rinnovato
per una sola volta. 
    12.  La  carica  di  Presidente  del  Consiglio  di   Scuola   e'
incompatibile con altre cariche accademiche e con quella di Direttore
di Dipartimento assistenziale. 
    13. La partecipazione al Consiglio di Scuola non da'  luogo  alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.