Art. 11. Strutture di raccordo 1. L'Universita' ha facolta' di istituire tra piu' dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare, Strutture di raccordo, di seguito denominate Scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni. 2. In fase di prima applicazione, il numero complessivo delle Scuole, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo, non potra' essere superiore a tre; successivamente, tale numero potra' essere aumentato fino ad un massimo di cinque, compatibilmente con la dimensione del corpo accademico e la diversificazione dell'offerta formativa dell'Ateneo. 3. Nel caso in cui alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le Scuole assumeranno i compiti conseguenti secondo le modalita' e nei limiti concertati con la Regione Calabria, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. 4. Nel caso in cui docenti con funzioni assistenziali afferiscano a Dipartimenti con coordinamento delle attivita' didattiche gestite da Scuole diverse, il Consiglio di Amministrazione dell'Universita', sentito il Senato Accademico, individua la Scuola che, per ciascun docente, assume i compiti previsti dal precedente comma. 5. L'organo deliberante delle Scuole, di seguito denominato Consiglio di Scuola, e' composto dai Direttori dei Dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti e da ulteriori tre membri per ogni Dipartimento afferente alla Scuola stessa, eletti secondo le norme del Regolamento elettorale, tenendo conto dei criteri affinita' disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo. 6. I tre membri eletti secondo il regolamento elettorale da ciascun Consiglio di Dipartimento dovranno essere: uno in rappresentanza della Giunta del Dipartimento, uno in rappresentanza dei coordinatori dei corsi di studio o di dottorato e uno in rappresentanza dei responsabili delle attivita' assistenziali di competenza della struttura, ove previste. In caso di mancanza di attivita' assistenziali di competenza della Scuola, il terzo membro dell'organo deliberante e' eletto tra i coordinatori dei corsi di studio o di dottorato. Il numero di docenti eletti nel Consiglio di Scuola non potra' in ogni caso essere superiore al 10 per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla struttura. 7. L'elettorato passivo degli studenti per l'elezione del rappresentante nel Consiglio di scuola e' regolamentato da quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera h) della legge n. 240/2010. 8. Le funzioni di Presidente del Consiglio di Scuola sono attribuite ad un professore ordinario a tempo pieno afferente alla Scuola eletto dal Consiglio di Scuola a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 9. Il Presidente rappresenta la Scuola, ha funzioni di direzione e di coordinamento, convoca e presiede il Consiglio di Scuola, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le delibere, assicura l'efficienza ed efficacia dell'attivita' didattica e ne e' responsabile; presenta al Consiglio di Scuola, al Senato accademico ed al Rettore la relazione annuale sull'attivita' didattica. 10. Il Presidente puo' nominare, nell'ambito del Consiglio di Scuola, un vicario che lo sostituisce nelle funzioni in caso di impedimento o assenza temporanei. 11. Il mandato del Presidente e dei componenti del Consiglio di Scuola ha durata triennale ed e' rinnovabile per una sola volta, fatta eccezione per i membri di diritto la cui durata e' stabilita dai rispettivi mandati. Il mandato dei rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Scuola ha durata biennale e puo' essere rinnovato per una sola volta. 12. La carica di Presidente del Consiglio di Scuola e' incompatibile con altre cariche accademiche e con quella di Direttore di Dipartimento assistenziale. 13. La partecipazione al Consiglio di Scuola non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.