(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
 
                       Commissioni paritetiche 
 
    1. Presso ciascun Dipartimento non coordinato  da  Scuole  ovvero
presso ciascuna Scuola viene istituita, senza maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, una commissione paritetica  docenti-studenti,
con la funzione di: 
      a) svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa  e
della qualita' della didattica  nonche'  dell'attivita'  di  servizio
agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; 
      b) individuare indicatori  per  la  valutazione  dei  risultati
delle stesse; 
      c) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi
di studio. 
    2. La commissione sara'  composta  da  tre  docenti,  eletti  dal
Consiglio di Dipartimento o di Scuola e da tre  studenti  eletti  tra
quelli iscritti ai corsi di studio che afferiscono ai Dipartimenti  o
alle Scuole secondo il regolamento elettorale. 
    3. La commissione dura in carica quattro anni ed  il  mandato  e'
rinnovabile per  un  sola  volta.  Il  mandato  della  rappresentanza
studentesca dura due anni e puo' essere rinnovato una sola volta. 
    4.  L'elettorato  passivo  degli  studenti  per  l'elezione   dei
rappresentanti nella Commissione e' regolamentato da quanto  previsto
dall'art. 2, comma 2, lettera h) della legge n. 240/2010. 
    5. La partecipazione alla  commissione  paritetica  di  cui  alla
presente lettera non  da'  luogo  alla  corresponsione  di  compensi,
emolumenti, indennita' o rimborsi spese.