Art. 12. Commissioni paritetiche 1. Presso ciascun Dipartimento non coordinato da Scuole ovvero presso ciascuna Scuola viene istituita, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione paritetica docenti-studenti, con la funzione di: a) svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; c) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. 2. La commissione sara' composta da tre docenti, eletti dal Consiglio di Dipartimento o di Scuola e da tre studenti eletti tra quelli iscritti ai corsi di studio che afferiscono ai Dipartimenti o alle Scuole secondo il regolamento elettorale. 3. La commissione dura in carica quattro anni ed il mandato e' rinnovabile per un sola volta. Il mandato della rappresentanza studentesca dura due anni e puo' essere rinnovato una sola volta. 4. L'elettorato passivo degli studenti per l'elezione dei rappresentanti nella Commissione e' regolamentato da quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera h) della legge n. 240/2010. 5. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.