(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
 
                   Centri di Servizio e di Ricerca 
 
    Il Consiglio di Amministrazione, anche  su  proposta  del  Senato
Accademico, puo' costituire Centri di Servizio per assicurare servizi
di  particolare  complessita'  e  di   interesse   generale   per   i
Dipartimenti, le Scuole e le strutture amministrative, nonche' per la
gestione e per  l'utilizzo  di  strumentazione  comune  e  centri  di
Ricerca per la realizzazione di ricerche di particolare  rilievo.  Le
modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento  dei
centri sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.