Art. 13. Centri di Servizio e di Ricerca Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Senato Accademico, puo' costituire Centri di Servizio per assicurare servizi di particolare complessita' e di interesse generale per i Dipartimenti, le Scuole e le strutture amministrative, nonche' per la gestione e per l'utilizzo di strumentazione comune e centri di Ricerca per la realizzazione di ricerche di particolare rilievo. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.