Art. 15. Consulta degli Studenti 1. Al fine di assicurare la partecipazione degli studenti all'attivita' e allo sviluppo dell'Ateneo, e' istituita la «Consulta degli Studenti». 2. La Consulta opera in sinergia con le rappresentanze studentesche nei diversi Organi e articolazioni didattiche dell'Ateneo. 3. Compiti della Consulta sono: a) diffondere le informazioni tra gli studenti attraverso opportuni strumenti; b) esprimere pareri e formulare proposte agli organi competenti per quanto riguarda i servizi agli studenti; c) esprimere pareri e formulare proposte in ordine alle forme di attuazione del diritto allo studio e sull'organizzazione del tutorato; d) esprimere pareri e formulare proposte relative ai programmi per lo svolgimento di attivita' culturali e sportive e della organizzazione delle attivita' del tempo libero; e) intervenire per segnalare alle Autorita' accademiche competenti disfunzioni e limitazioni dei diritti degli studenti stabiliti dalla Carta degli Studenti di cui al successivo articolo. 4. La Consulta e' istituita con Decreto del Rettore e ne fanno parte 9 rappresentanti degli studenti eletti secondo le norme del Regolamento elettorale nel rispetto delle diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo. L'elettorato spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di Laurea, Laurea magistrale e Dottorati di ricerca dell'Ateneo. 5. La Consulta dura in carica 2 anni e il mandato e' rinnovabile una sola volta. 6. La Consulta disciplina autonomamente le forme e le modalita' di organizzazione delle proprie attivita' e nomina, al proprio interno, un Coordinatore.