(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
 
                       Consulta degli Studenti 
 
    1.  Al  fine  di  assicurare  la  partecipazione  degli  studenti
all'attivita' e allo sviluppo dell'Ateneo, e' istituita la  «Consulta
degli Studenti». 
    2.  La  Consulta  opera  in  sinergia   con   le   rappresentanze
studentesche  nei   diversi   Organi   e   articolazioni   didattiche
dell'Ateneo. 
    3. Compiti della Consulta sono: 
      a) diffondere  le  informazioni  tra  gli  studenti  attraverso
opportuni strumenti; 
      b) esprimere pareri e formulare proposte agli organi competenti
per quanto riguarda i servizi agli studenti; 
      c) esprimere pareri e formulare proposte in ordine  alle  forme
di attuazione del  diritto  allo  studio  e  sull'organizzazione  del
tutorato; 
      d) esprimere pareri e formulare proposte relative ai  programmi
per  lo  svolgimento  di  attivita'  culturali  e  sportive  e  della
organizzazione delle attivita' del tempo libero; 
      e)  intervenire  per  segnalare  alle   Autorita'   accademiche
competenti disfunzioni  e  limitazioni  dei  diritti  degli  studenti
stabiliti dalla Carta degli Studenti di cui al successivo articolo. 
    4. La Consulta e' istituita con Decreto del Rettore  e  ne  fanno
parte 9 rappresentanti degli studenti eletti  secondo  le  norme  del
Regolamento   elettorale   nel   rispetto    delle    diverse    aree
scientifico-disciplinari dell'Ateneo. 
    L'elettorato spetta a tutti gli studenti  iscritti  ai  corsi  di
Laurea, Laurea magistrale e Dottorati di ricerca dell'Ateneo. 
    5. La Consulta dura in carica 2 anni e il mandato e'  rinnovabile
una sola volta. 
    6. La Consulta disciplina autonomamente le forme e  le  modalita'
di organizzazione  delle  proprie  attivita'  e  nomina,  al  proprio
interno, un Coordinatore.