Art. 17. Diritto allo studio 1. L'Universita' assume ogni iniziativa affinche' l'esercizio del diritto allo studio venga pienamente assicurato, in applicazione dei principi della Costituzione. 2. L'Universita' concorre, inoltre, insieme con le Istituzioni locali, nazionali ed internazionali preposte, a garantire la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale anche mediante percorsi di eccellenza e/o metodologie didattiche innovative, comprese quelle telematiche, organizzate direttamente e/o con specifiche istituzioni proprie o partecipate. 3. L'Universita' garantisce il diritto allo studio degli studenti meritevoli, mediante l'attivazione di borse di studio, l'introduzione di meccanismi di detassazione o riduzione delle tasse annuali, l'assegnazione di alloggi e buoni mensa e tutte le altre iniziative ritenute idonee allo scopo. 4. L'Universita' coordina l'attivita' per l'orientamento e l'accoglienza degli studenti delle scuole medie superiori per l'accesso ai Corsi di Studio universitari.