(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
 
                         Diritto allo studio 
 
    1. L'Universita' assume ogni iniziativa affinche' l'esercizio del
diritto allo studio venga pienamente assicurato, in applicazione  dei
principi della Costituzione. 
    2. L'Universita' concorre, inoltre, insieme  con  le  Istituzioni
locali, nazionali ed internazionali preposte, a garantire la compiuta
realizzazione  del  diritto  degli  studenti  a  conseguire  i   loro
obiettivi di formazione  culturale  e  professionale  anche  mediante
percorsi  di  eccellenza  e/o  metodologie   didattiche   innovative,
comprese  quelle  telematiche,  organizzate  direttamente   e/o   con
specifiche istituzioni proprie o partecipate. 
    3. L'Universita' garantisce il diritto allo studio degli studenti
meritevoli, mediante l'attivazione di borse di studio, l'introduzione
di meccanismi  di  detassazione  o  riduzione  delle  tasse  annuali,
l'assegnazione di alloggi e buoni mensa e tutte le  altre  iniziative
ritenute idonee allo scopo. 
    4.  L'Universita'  coordina  l'attivita'  per  l'orientamento   e
l'accoglienza  degli  studenti  delle  scuole  medie  superiori   per
l'accesso ai Corsi di Studio universitari.