(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
 
          Diritti e doveri dei professori e dei ricercatori 
 
    1. Ai  singoli  docenti  e'  garantita  autonomia  di  ricerca  e
liberta'  di  insegnamento  nel  rispetto  dei   principi   stabiliti
dall'art.  33  della  Costituzione,  nonche'  nell'osservanza   della
legislazione in materia di ordinamenti universitari, di diritto  allo
studio e di stato giuridico del personale. 
    2.  I  docenti  hanno  l'obbligo  di  assolvere   alle   funzioni
didattiche loro assegnate e di  trasmettere  all'Universita'  i  dati
sulla propria  attivita'  di  ricerca,  didattica,  gestionale  e  di
servizio agli  studenti  nei  tempi  stabiliti  e  con  le  modalita'
richieste, secondo le norme di legge e  dei  regolamenti  di  Ateneo,
cosi come d'inserire il proprio curriculum nel sito dell'Universita'. 
    3. Il mancato assolvimento degli  obblighi  di  cui  al  comma  2
comporta  l'esclusione  dalla  richiesta  di  accesso  ai  fondi   di
finanziamento di Ateneo; esso e' elemento negativo nella  valutazione
dell'attivita' delle Scuole e dei Dipartimenti di appartenenza. 
    4. La condizione di professore a tempo definito e'  incompatibile
con l'esercizio di cariche accademiche. I docenti  a  tempo  definito
possono candidarsi a cariche accademiche purche' optino per il  tempo
pieno al momento della elezione alle suddette cariche.