Art. 18. Diritti e doveri dei professori e dei ricercatori 1. Ai singoli docenti e' garantita autonomia di ricerca e liberta' di insegnamento nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione, nonche' nell'osservanza della legislazione in materia di ordinamenti universitari, di diritto allo studio e di stato giuridico del personale. 2. I docenti hanno l'obbligo di assolvere alle funzioni didattiche loro assegnate e di trasmettere all'Universita' i dati sulla propria attivita' di ricerca, didattica, gestionale e di servizio agli studenti nei tempi stabiliti e con le modalita' richieste, secondo le norme di legge e dei regolamenti di Ateneo, cosi come d'inserire il proprio curriculum nel sito dell'Universita'. 3. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al comma 2 comporta l'esclusione dalla richiesta di accesso ai fondi di finanziamento di Ateneo; esso e' elemento negativo nella valutazione dell'attivita' delle Scuole e dei Dipartimenti di appartenenza. 4. La condizione di professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. I docenti a tempo definito possono candidarsi a cariche accademiche purche' optino per il tempo pieno al momento della elezione alle suddette cariche.