Art. 22. Collegio disciplinare 1. Presso l'Universita' Magna Græcia di Catanzaro e' istituito un collegio di disciplina, composto da 5 professori di ruolo di I fascia a tempo pieno, 2 professori di ruolo di II fascia a tempo pieno e 2 ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno nominati dal Rettore sentito il Senato Accademico. Il Collegio adottera' il principio del «giudizio tra pari»; pertanto in caso di procedimenti a carico di professori di I fascia il collegio sara' composto esclusivamente dai professori di ruolo di I fascia, in caso di procedimenti a carico di professori di II fascia il collegio sara' composto esclusivamente dai professori di ruolo di I e II fascia ed in caso di procedimenti a carico di ricercatori, il Collegio sara' composto da Professori di ruolo di I e II fascia e da ricercatori. 2. Il mandato dura 3 anni e puo' essere rinnovato una sola volta. I docenti nominati componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche accademiche. 3. I lavori del Collegio sono coordinati dal Professore di I fascia con maggiore anzianita' di servizio. 4. Il Collegio e' competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo, qualora il procedimento possa concludersi con una sanzione superiore alla censura. 5. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. 6. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 7. Il procedimento disciplinare e' regolamentato dalle disposizioni previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010. 8. Entro 90 giorni dalla sua costituzione, il Collegio si dota di un regolamento interno che disciplina il suo funzionamento.