(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
 
                        Collegio disciplinare 
 
    1. Presso l'Universita' Magna Græcia di Catanzaro e' istituito un
collegio di disciplina, composto da 5 professori di ruolo di I fascia
a tempo pieno, 2 professori di ruolo di II fascia a tempo pieno  e  2
ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo  pieno  nominati
dal Rettore sentito il Senato Accademico. Il  Collegio  adottera'  il
principio del «giudizio tra pari»; pertanto in caso di procedimenti a
carico  di  professori  di  I  fascia  il  collegio  sara'   composto
esclusivamente dai professori di  ruolo  di  I  fascia,  in  caso  di
procedimenti a carico di professori di II fascia  il  collegio  sara'
composto esclusivamente dai professori di ruolo di I e II  fascia  ed
in caso di procedimenti a carico di ricercatori,  il  Collegio  sara'
composto da Professori di ruolo di I e II fascia e da ricercatori. 
    2. Il mandato dura 3 anni e puo' essere rinnovato una sola volta.
I docenti nominati componenti  del  Collegio  non  possono  ricoprire
altre cariche accademiche. 
    3. I lavori del Collegio sono  coordinati  dal  Professore  di  I
fascia con maggiore anzianita' di servizio. 
    4. Il Collegio e' competente a svolgere la fase  istruttoria  dei
procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo,
qualora il procedimento possa concludersi con una sanzione  superiore
alla censura. 
    5. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra  pari,
nel rispetto del contraddittorio. 
    6. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 
    7.  Il   procedimento   disciplinare   e'   regolamentato   dalle
disposizioni previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010. 
    8. Entro 90 giorni dalla sua costituzione, il Collegio si dota di
un regolamento interno che disciplina il suo funzionamento.